AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.2
Data decisione, Autorità: 21.08.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00002
Lugano 21 agosto 1998/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 ottobre 1997 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/15 settembre 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 18 dicembre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 7 gennaio 1998 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 13 febbraio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 12/15 settembre 1997 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ i per l’incasso di fr. 42’974.80 oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1997, indicando quale titolo di credito: “Per lavori eseguiti - conferma d’ordine 29.11.1996 + lavori di regia.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una conferma d’ordine 29 novembre 1996 (doc. A) per lavori di posa di pavimenti presso il nuovo __________ di __________ per l’importo di fr. 93’187.50, recante l’indicazione “__________ ” , la firma dell’escusso ed il timbro “__________, Tel __________ Fax ”. La conferma d’ordine prevede inoltre che eventuali lavori a regia sarebbero stati retribuiti con una tariffa oraria di fr. 50.-- per l’operaio e di fr. 45.-- per il manovale. Le ore a regia sono documentate dai bollettini da doc. B1 a B10, intestati con il nome dell’escusso e recanti l’indicazione scritta a mano “ ”. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione il procedente ha ridotto l’importo posto in esecuzione da fr. 42’974.80 a fr. 36’877.70. Questo importo si compone come segue: fr. 93’187.50, di cui al doc. A, dedotti fr. 60’000.-- versati come acconto, ossia Fr. 33’187.50 più fr. 3’690.20 per le 77 ore di lavoro a regìa alla tariffa di fr. 45.-- all’ora, di cui ai doc. da B1 a B10.
C. All’udienza di contradittorio l’escusso ha negato la sua legittimazione passiva argomentando che i lavori eseguiti da __________ presso il __________ sono stati appaltati dal __________ alla __________ (in seguito: ), la quale a sua volta li ha subappaltati al procedente. Il debitore ha rilevato che dai doc. B prodotti da __________ risulta infatti oltre all’intestazione __________ la scritta a mano “ ”. I verbali delle riunioni di cantiere, alle quali era presente anche il procedente, indicano inoltre chiaramente la __________. Non vi è quindi identità tra la persona escussa e chi realmente ha subappaltato i lavori.
Replicando il procedente ha contestato di avere ricevuto l’incarico dalla __________, infatti il doc. A dimostra la conclusione di un contratto con l’escusso stesso. __________ avesse voluto distinguersi non avrebbe apposto in aggiunta alla sua firma anche il timbro della sua società individuale. L’escusso dispone della firma collettiva a due per la __________, mentre evidentemente ha potere di firma individuale per la propria società, per cui il contratto, di cui al doc. A, è stato validamente concluso. Prova ne è tra l’altro il versamento di acconti per fr. 60’000.--.
Con la duplica l’escusso ha rilevato che non è possibile subappaltare lavori, per l’esecuzione dei quali non si è ricevuto nessun incarico. Chi ha ricevuto l’incarico è infatti la __________. Pure gli acconti sono stati versati al procedente dopo che la società appaltante aveva a sua volta ricevuto acconti dal comittente.
D. Con sentenza 18 dicembre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha respinto l’istanza, argomentando che nonostante la conferma d’ordine doc. A sia sottoscritta a nome __________ (indicazione d’altro canto apposta dall’istante che ha redatto la conferma d’ordine), l’escusso ha reso sufficientemente verosimile con la produzione della documentazione inerente tutta l’opera, che controparte contrattuale era la __________ Il fatto che __________ abbia solo firma individuale (recte: collettiva a due) per la __________ non può essere decisivo, poichè anche il contratto di appalto e il relativo capitolato recano solo la sua firma. In via abbondanziale è stato poi rilevato che in ogni caso se si avesse dovuto considerare vincolante la firma sul doc. A, non sarebbe stato l’escusso personalmente ad essere obbligato, ma la sua ditta.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ confermandosi in sostanza nelle sue allegzioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell’opposizione contro colui che il titolo designa quale debitore (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 20 p. 45).
d) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
e) L’appellante ha prodotto quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione la conferma d’ordine doc. A, controfirmata da __________, concernente la posa di pavimenti presso il cantiere del __________ a __________. Questo documento costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF da parte di __________ nei confronti del procedente.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso, il fatto che il 31 luglio 1996 sia stato concluso un contratto di appalto (doc. 8) tra il __________ e la __________ per l’esecuzione di “pavimenti tecnici rialzati - Lotto 2” presso il __________ a , è in casu ininfluente. Infatti dalla conferma d’ordine doc. A non risulta alcun indizio atto a indicare che l’escusso non agiva in nome proprio, ma in rappresentanza della . Al contrario l’appellato non solo ha sottoscritto la conferma d’ordine doc. A, sotto l’indicazione “ ”, ma vi ha apposto anche il suo timbro. D’altro canto i bollettini doc. da B1 a B10, prodotti dal procedente, concernenti i lavori a regia eseguiti presso il __________ di , sono stati redatti su carta intestata con il nome “ ”, mentre la menzione ivi apposta a mano “ ” non costituisce nel caso di specie alcun valido indizio atto a indicare il ruolo di rappresentante __________, atteso che tale menzione poteva indicare il cantiere dove andavano eseguite le opere di posa dei pavimenti, ma non necessariamente un rapporto di rappresentanza tra __________ e la __________. Le allegazioni dell’escusso non costituiscono pertanto sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che la firma sulla conferma d’ordine doc. A è stata apposta da __________ non per sè stesso.
Il doc. A costituisce pertanto valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 33’187.50 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 1997, ritenuto che secondo la fattura 25 aprile 1997 (doc. C) l’escusso aveva un termine di pagamento di 10 giorni, per cui gli interessi di mora hanno iniziato a decorrere trascorso detto termine.
L’istanza va invece respinta per l’importo di fr. 3’690.20, non essendovi riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Infatti al momento della firma della conferma d’ordine doc. A, l’importo preteso non era ancora determinabile, essendo fissata la tariffa oraria, ma non le ore a regìa da eseguire.
La sentenza pretorile va pertanto riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza nel rapporto di 9/10 e 1/10 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 7 gennaio 1998 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 dicembre 1997 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza 31 ottobre 1997 di __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 12/15 settembre 1997 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria per l’importo di fr. 33’187.50 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 1997.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, è posta per 1/10 a carico __________ e per 9/10 a carico di __________, il qaule rifonderà a __________ fr. 440.- quale parte di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster