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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.1
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00001
Lugano 18 settembre 1998 FA/fp/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione de giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 novembre 1997 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/15 ottobre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 5 dicembre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 58'300.75 oltre interessi al 5% dal 20.5.1996.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 18 dicembre 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 54'300.75;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 14/15 ottobre 1997 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 62'144.65 oltre interessi al 6% dal 22 giugno 1995, indicando quale titolo di credito una serie di fatture. L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla lettera 11 giugno 1996 dell'escussa nella quale viene riconosciuto un debito di fr. 63'848.25, valuta 20 maggio 1996.
C. All'udienza di contraddittorio __________ ha dichiarato di ritirare l'opposizione limitatamente a fr. 39'086.90. A fronte di due pagamenti di fr. 3'532.70 e di fr. 311.20.-- e ritenuto un reso merce per fr. 19'213.85, non sarebbe dovuto più nulla a controparte.
D. Con sentenza 5 dicembre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto parzialmente l'istanza rigettando in via provvisoria l'opposizione per fr. 58'300.75 oltre a interessi al 5% dal 20 maggio 1996. Il giudice ha argomentato che la lettera 11 giugno 1996 (doc. A) costituisce un riconoscimento di debito. L'escussa ha reso verosimile il pagamento di fr. 3'843.90 ma non il presunto ritorno di parte della merce per fr. 19'213.85.
E. Contro la sentenza di prima istanza si è tempestivamente aggravata l'escussa argomentando che sarebbero stati versati due acconti di fr. 2'000.-- ciascuno, non considerati per errore dal giudice di prime cure. L'opposizione andrebbe quindi rigettata unicamente per fr. 54'300.75.
Considerato
in diritto
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
In concreto la lettera 11 giugno 1996 dell'escussa (doc. A) costituisce, a non averne dubbio, un valido titolo di rigetto per fr. 63'848.25 oltre interessi al 5% (un diverso tasso di cambio non è stato provato) dal 20 maggio 1996.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cometta, op. cit., p. 333).
Nel caso di specie agli atti non figurano le ricevute che attesterebbero i due pagamenti di fr. 2'000.--. Le stesse non sono allegate nemmeno all'atto di appello nonostante la dicitura "allegate: copia pag. 2x2000". Visto il divieto della produzione di nova in appello esse non sarebbero comunque potute essere considerate. L'eccezione di parziale pagamento non è quindi
suffragata da nessun indizio e non è stata quindi resa verosimile. La lettera 4 dicembre 1997 di __________ al Pretore, rubricata sub. doc. 5, visto il principio dell'oralità che regge la procedura sommaria e il relativo divieto di fare allegazioni e produrre documenti fuori udienza, non può essere esaminata. D'altro canto tale scritto è in ogni modo superato dall'afferma-zione dell'appellante, che riconosce espressamente che nell'ipotesi a lui più favorevole il rigetto andava concesso per fr. 54'300,75. Se non che, come visto, il preteso versamento di fr. 4'000.-- non soltanto è stato fatto valere per la prima volta in appello, ma non è nemmeno stato provato.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF,
pronuncia
L’appello 18 dicembre 1997 di __________ a, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico. Non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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