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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.138
Data decisione, Autorità: 09.04.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00138
Lugano 9 aprile 1998/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 ottobre 1997 presentata da
tutti patr. da. __________
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 dicembre 1997 ha cosî deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da
Venerdì 12 dicembre 1997 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23 dicembre 1997 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 30 dicembre 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 17 ottobre 1997 la ____________________, __________ e __________ hanno chiesto il fallimento di __________ per Fr. 7’560.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio dell’19 novembre 1997 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta datata 11 dicembre 1997 della __________ in cui viene confermato il pagamento di Fr. 6’700.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto oltre spese e interessi. (doc. A).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 23 dicembre 1997 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 12 dicembre 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00991, nei confronti di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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