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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.135
Data decisione, Autorità: 16.11.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00135
Lugano 16 novembre 1998 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 novembre 1997 da
patr. dall'avv. __________
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/26 settembre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 4 dicembre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che, con atto 15 dicembre 1997, ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 29 gennaio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 24/26 settembre 1997 dell'UE di Lugano __________ (in seguito __________) ha escusso __________ per l'incasso di fr. 2'883'475.25 oltre interessi al 3% dal 31 dicembre 1995, indicando quale titolo di credito "mutuo ipotecario; riconoscimento di debito 11.3.1996, cambiale per fr. 318'000.-- tratta dal debitore, cessione di credito __________ nonché le cartelle ipotecarie al portatore e meglio: CI al portatore di nominali fr. 1'500'000.-- gravante in I rango la part. n. __________ ed in III rango, dopo precedenze di complessivi fr. 9,6 Mio, la part. n. __________ di __________ ". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, non motivata, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulle citate cartelle ipotecarie, sul riconoscimento di debito 11 marzo 1996 (doc. B) e sulla cessione di credito operata da __________, creditrice originaria (doc. D).
C. All'udienza di contraddittorio __________ si è opposto all'istanza di controparte in maniera del tutto vaga e generica.
D. Con sentenza 4 dicembre 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione argomentando che le cartelle ipotecarie e il contratto 11 marzo 1996 (doc. C) costituiscono un chiaro riconoscimento. La cessione in proprietà delle cartelle giustifica poi l'esistenza di un pegno immobiliare.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che __________ avrebbe postulato il rigetto della sola opposizione contro il credito posto in esecuzione. Il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto dichiarare d'ufficio che veniva mantenuta l'opposizione interposta contro l'esistenza del pegno immobiliare.
F. Con osservazioni 29 gennaio 1998 __________ ha contestato il gravame di controparte precisando che l'opposizione al precetto è stato una sola e che quindi come tale l'ha correttamente rigettata il Segretario assessore.
Considerato
in diritto
A norma del nuovo art. 85 RFF (entrato in vigore il 1° gennaio 1997) "salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta contro il credito e l'esistenza di un diritto di pegno". La novella legislativa ha rovesciato la presunzione che, in precedenza, voleva l'opposizione immotivata diretta unicamente contro il credito. Sulla base del vecchio diritto si era sviluppata la giurisprudenza di questa Camera che prevedeva, in caso di doppia opposizione (in precedenza, come detto necessaria per contestare il pegno), che il giudice rigettasse separatamente l'opposizione contro il credito e quella contro l'esistenza del diritto di pegno. In concreto, sotto l'egida del nuovo diritto, __________ ha interposto opposizione semplice con gli effetti ex art. 85 RFF. Ciò impone al giudice del rigetto di verificare, oltre al riconoscimento di debito, l'esistenza del vantato diritto di pegno.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
Nel caso di specie lo scritto 11 marzo 1996 (doc. C) firmato dall'escusso e le tre cartelle ipotecarie sub doc. E rappresentano un chiaro e incontestabile riconoscimento di debito. Nel doc. C __________ riconosce esplicitamente il debito posto in esecuzione, cede al creditore (allora il __________) le cartelle in proprietà ed accetta la disdetta di queste ultime per il 31 dicembre 1996. Il giudice di prime cure ha quindi rettamente ravvisato l'esistenza di un titolo di rigetto provvisorio e di un pegno immobiliare.
L’appello 15 dicembre 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 85 RFF,
pronuncia
L’appello 15 dicembre 1997 di __________, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'500.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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