AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.134
Data decisione, Autorità: 02.11.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00134
Lugano 2 novembre 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 da
(rappr. da __________)
contro
successore in diritto di __________ (__________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 30 maggio/2 giugno 1997 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 26 novembre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta alla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 600'000.-- oltre interessi al 7% dal 1° luglio 1997 e fr. 200.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 10 dicembre 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 30 maggio/2 giugno 1997 dell'UEF di Locarno __________ (in seguito banca) ha escusso __________ (deceduta il 23 luglio 1997 lasciando quale unico erede il figlio __________) per l'incasso di fr. 600'000.-- oltre interessi al 7% dal 29 maggio 1997 e fr. 221'666.65, indicando quale titolo di credito "cartelle ipotecarie gravanti le particelle no. __________ e no. __________ coattiva 1/3 RFD ad __________ di fr. 200'000.-- di V grado del __________, dg __________; fr. 200'000.-- di VI grado del __________; fr. 200'000.-- di VII grado del __________, dg __________". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulle citate cartelle (doc. B, C e D), sulla disdetta 25 settembre 1995 delle stesse (doc. E) e sull'atto di pegno 29 marzo 1993 (doc. G).
C. All'udienza di contraddittorio 24 novembre 1997 __________ ha contestato la legittimazione attiva dell'escutente, ritenuto che la costituzione di pegno indica quale beneficiaria la __________. La proprietaria delle cartelle, __________, non avrebbe poi mai ricevuto una disdetta dei crediti incorporati, questi ultimi sarebbero quindi inesigibili. Vista la dazione in pegno delle cartelle, la procedura esecutiva da seguire sarebbe stata semmai quella in via di realizzazione di pegno manuale e non immobiliare. La clausola n. 5 apposta a tergo dell'atto di costituzione in pegno sarebbe troppo generica e quindi inapplicabile. L'escussa, quale semplice terza proprietaria del pegno, non sarebbe comunque debitrice nei confronti della banca. Gli interessi scaduti non sarebbero coperti dal riconoscimento di debito rappresentato dalle cartelle. L'escutente ha prodotto un estratto del registro di commercio (doc. H) comprovante la modifica della sua ragione sociale da __________ a __________. La disdetta alla proprietaria del pegno sarebbe costituita dallo scritto 25 settembre 1995 (doc. E), indirizzato al debitore principale __________, che reca la dicitura "Ricevuta copia" seguita dalla firma di __________. A mente dell'escusso il doc. E non può essere considerato una disdetta poiché nemmeno indirizzato alla proprietaria del pegno.
D. Con sentenza 26 novembre 1997 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l'istanza di rigetto, argomentando che, in virtù della clausola n. 5 dell'atto di costituzione del pegno, la banca era autorizzata ad agire in via di realizzazione del pegno immobiliare. La lettera 25 settembre 1995 a __________, poi ricevuta da __________, deve essere considerata una valida disdetta delle cartelle. In assenza di un conteggio relativo agli interessi, gli stessi vanno riconosciuti a partire dal 1° luglio 1996.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ ribadendo l'esistenza di un pegno manuale e non immobiliare, essendo la clausola n. 5 vaga e generica. Le cartelle non sarebbero poi state validamente disdette, la dicitura sul doc. E non portando nemmeno la data. Il tenore della lettera 14 marzo 1996 (doc. F) lascerebbe poi intendere che alla prima disdetta non sia stato dato seguito, essa sarebbe quindi decaduta e senza effetto giuridico. Vi sarebbe poi abuso di diritto da parte della banca che fa valere quale titolo di rigetto delle cartelle ipotecarie ,sapendo che il rapporto di credito di base non sarebbe sorretto da riconoscimento di debito.
Considerato
in diritto: 1. Per giurisprudenza il creditore garantito da una cartella ipotecaria quale pegno manuale può, se vi è stato autorizzato con il contratto di pegno, far valere il credito incorporato nella cartella ipotecaria con un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (BlSchK 1992 p. 153 e rif. ivi).
Dall'atto di costituzione di pegno 29 marzo 1993 (doc. G) traspare che __________ ha costituito in pegno manuale a garanzia dei crediti della banca nei confronti di __________ le cartelle ipotecarie di cui ai doc. B, C e D. Dal tenore del citato doc. G risulta tuttavia che l’escussa ha esplicitamente riconosciuto alla banca il diritto di far valere il credito incorporato nella cartella ipotecaria con un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare. Al punto 5 __________ viene infatti autorizzata ad “esercitare verso il debitore del pegno e verso i terzi tutti i diritti spettanti al proprietario del pegno. Essa può, in particolare, procedere alla denuncia ed all’incasso di crediti e di titoli e, per i crediti garantiti da pegno immobiliare, esercitare tutti i diritti spettanti al creditore”. Da questa formulazione emerge la rinuncia da parte della debitrice indicata nella cartella all’esecuzione in via di realizzazione del pegno mobiliare, ossia l’autorizzazione alla creditrice a procedere in via di realizzazione del pegno immobiliare. La specie di esecuzione promossa dalla procedente in via di realizzazione del pegno immobiliare è pertanto corretta. Si noti che in BlSchK 1992 p. 153 il Pretore di Winterthur era arrivato alla stessa conclusione sulla base dell'identica clausola. La sentenza non pubblicata di questa Camera citata dal Pretore e dall'appellante (CEF 160/93) concerneva invece una clausola meno chiara che, per indicare "tutti i diritti che spettano al creditore ipotecario" utilizzava una lista di articoli di legge, di cui nessuno aveva a che fare con la specie di esecuzione. Ovviamente determinante è il tenore delle pattuizioni tra le parti che va valutato caso per caso.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).
Nelle cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2 p. 258; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 n. 18 p. 199).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).
Ex art. 842 CC una cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. Il debitore può essere persona diversa dal proprietario dell’immobile gravato (cfr. Steinauer, Les droits réels, Berna 1992, vol III, § 79 m. 2636 p. 100).
Le tre cartelle ipotecarie in esame indicano l’escussa quale debitrice e proprietaria del fondo. Esse costituiscono, di principio e indipendentemente dall’importo del credito causale, titolo di rigetto dell’opposizione per il credito totale di fr. 600'000.-- incorporato nelle cartevalori, a condizione che ne venga provata l'esigibilità.
Non vi è però titolo di rigetto per gli interessi al 7%, che non partecipano della natura di cartavalore della cartella (cfr. consid. 5). Sono dovuti solamente gli interessi di mora al 5% dal 1° luglio 1996.
L'esigibilità del credito incorporato nella cartella ipotecaria è subordinata all'esistenza di una valida e tempestiva disdetta dello stesso presso il debitore. In concreto la lettera 25 settembre 1995 di disdetta per il 30 giugno 1996 delle cartelle (doc. E) rispetta ampiamente il termine semestrale di preavviso indicato sui titoli. La disdetta è stata però inviata al debitore originario, __________. L'escussa ha sottoscritto la lettera indicando "Ricevuto copia" ma senza apporre la data. A queste condizioni, visto anche che la disdetta è stata data con più di tre mesi di anticipo sul termine di preavviso, si deve ritenere, come rettamente fatto dal Pretore, che la stessa sia stata validamente e tempestivamente ricevuta da __________. Non si può seguire l'appellante quando afferma che, con lo scritto 14 marzo 1996 (doc. F), la banca avrebbe rimesso in discussione la disdetta precedentemente data. E' vero che per quel che riguarda il conto corrente si fa un po' di confusione scrivendo che "ci vediamo costretti a intimarle di nuovo la disdetta al 31 marzo 1996". In merito alla disdetta delle cartelle viene però unicamente ribadita l'esigibilità per il 1° luglio 1996. In conclusione è quindi data la qualità di riconoscimento di debito delle tre cartelle ipotecarie in esame per l'importo indicato al punto precedente.
Non è da ultimo ravvisabile un abuso di diritto nel porre in esecuzione il credito incorporato dalle cartelle senza disporre di un riconoscimento del debito derivante dal mutuo in conto corrente concesso a __________. Il credito qui in esame, siccome incorporato in una cartavalore, è astratto e indipendente dai rapporti contrattuali con __________. La banca, agendo in pratica in veste di portatore dei titoli, non commette alcun abuso di diritto.
L’appello 10 dicembre 1997 di __________ va quindi parzialmente accolto limitatamente alla riduzione del tasso di interesse e alla ripartizione di spese e indennità di prima sede nel rapporto 3/4 a 1/4.
La pressoché totale soccombenza dell'appellante in seconda sede giustifica comunque che venga posta interamente a suo carico la tassa di giustizia ( cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), non si assegnano indennità perché non richieste.
per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 842 CC;
pronuncia: I. L’appello 10 dicembre 1997 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 novembre 1997 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: Di conseguenza l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell'UEF di Locarno è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 600'000.-- oltre ad interessi al 5% dal 1° luglio 1996.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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