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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.130
Data decisione, Autorità: 18.01.1999, CEF
Incarto n. 14.97.00130
Lugano 18 gennaio 1999 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 agosto 1997 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/5 agosto 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 11 novembre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 21 novembre 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 4 dicembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 4/5 agosto 1997 dell'UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 10'800.-- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 1997, indicando quale titolo di credito "contributo alimentare dicembre 1996 - luglio 1997 come a sentenza della I CCA del Tribunale d'appello del 2.11.1993". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 2 novembre 1993 relativa alle misure cautelari pendente causa di divorzio, emanata dalla I CCA del Tribunale d'appello (doc. B). Nel pronunciato __________ è condannato a versare all'escutente fr. 1'350.-- mensili a titolo di contributo di mantenimento.
C. All'udienza di contraddittorio __________ ha sostenuto che la sentenza cautelare citata non sarebbe superata dalla successiva sentenza pretorile di merito 15 maggio 1995 (doc. C), quest'ultima è stata infatti appellata e risulta ancora pendente presso il Tribunale d'appello. La sentenza di merito non esplicherebbe quindi i suoi effetti in relazione agli alimenti, nonostante il tenore dell'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC. La norma cantonale violerebbe il principio della forza derogatoria del diritto federale. Una sentenza sarebbe infatti esecutiva ex art. 80 LEF soltanto quando è cresciuta in giudicato. A mente dell'escusso invece andrebbe applicato l'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC che prescrive la provvisoria esecutività per i giudizi in materia di prestazioni di alimenti. In questo senso si sarebbe già espresso in passato il Tribunale d'appello. Una decisione non passata in giudicato assurgerebbe poi a titolo di rigetto definitivo se il diritto cantonale la dichiara immediatamente esecutiva. Ne consegue che la sentenza pretorile di merito, nella quale non vengono attribuiti alimenti, renderebbe inapplicabile la decisione cautelare su cui si basa la presente esecuzione.
D. Con sentenza 11 novembre 1997 il Segretario assessore ha respinto l'istanza argomentando che l'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC fa sì che la sentenza pretorile sia provvisoriamente esecutiva e che sostituisca ipso iure la precedente sentenza cautelare. Ritenuta la mancata attribuzione, nel merito, di alimenti, non vi è titolo di rigetto.
E. Contro la sentenza si è tempestivamente aggravata __________, argomentando che secondo il diritto federale le misure cautelari ex art. 145 CC rimarrebbero in vigore fino alla crescita in giudicato della sentenza di merito. L'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC andrebbe interpretato nel senso di considerare "giudizi in materia di prestazione di alimenti" unicamente quelli concernenti alimenti rivendicati dai figli, pena la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale. Ad ogni modo un pronunciato, per costituire titolo di rigetto definitivo, dovrebbe essere cresciuto in giudicato e riconosciuto come esecutivo. Le due condizioni dovrebbero essere cumulativamente adempiute. Ciò che non sarebbe il caso, nella fattispecie in esame, per la sentenza pretorile.
F. Con osservazioni 4 dicembre 1997 __________ si è opposto al gravame, rilevando che già un'analoga istanza di rigetto definitivo era stata respinta da una sentenza della Pretura di Bellinzona, confermata dalla CCC del Tribunale d'appello. Il punto 2. del dispositivo della sentenza pretorile di merito, concernente la questione alimentare, sarebbe immediatamente esecutivo, la decisione cautelare sarebbe quindi superata.
Considerato
in diritto
2.a) Oltre al requisito dell'esecutività, sancito dall'art. 80 LEF, la giurisprudenza ha sviluppato da ormai molto tempo l'esigenza della crescita in giudicato formale. Titolo di rigetto definitivo è quindi una decisione esecutiva che non può più essere impugnata tramite un rimedio di diritto ordinario (cfr. DTF 113 III 9; 105 III 44; Daniel Staehlin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 80 LEF, e giurisprudenza ivi citata). Sentenze provvisoriamente esecutive ma ancora sub iudice non costituiscono titolo di rigetto ex art. 80 LEF, nemmeno nel Cantone in cui sono state emanate. Norme cantonali che statuissero diversamente sarebbero da considerare inefficaci (cfr. Staehlin, op. cit., n. 7 ad art. 80 LEF).
Nel Canton Ticino l'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC prescrive la provvisoria esecutività per i giudizi in materia di prestazioni di alimenti anche se appellati e quindi privi della crescita in giudicato formale. La giurisprudenza cantonale non in materia esecutiva ha in sostanza confermato la portata dell'articolo (cfr. Rep 1974 p. 321 s.; Rep 1979 p. 280). La norma di diritto cantonale non può esprimersi sulla qualità di titolo di rigetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva, trattandosi di una questione di diritto federale, in particolare di diritto esecutivo (cfr. ZBJV 1956 p. 34). L'art. 310 CPC si limita a sancire la provvisoria esecutività, che, per decisioni concernenti crediti pecuniari, la cui esecuzione è regolata dalla LEF (art. 38 cpv. 1 LEF), non ha nessuna portata pratica in ambito esecutivo federale.
b) Una decisione cautelare ex art. 145 CC costituisce un valido titolo di rigetto definitivo se è cresciuta formalmente in giudicato ed è esecutiva. Non è necessaria la crescita in giudicato materiale, per definizione esclusa in ambito di sentenze cautelari (cfr. Daniel Staehlin, op. cit., n. 10 ad art. 80 LEF). Di per sé il provvedimento cautelare 2 novembre 1993 della I CCA del Tribunale d'appello (doc. B) costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo per la somma di fr. 1'350.-- mensili e, per il periodo dicembre 1996
La sentenza di divorzio 15 maggio 1995 del Pretore di Riviera (doc. C), appellata, è tuttora pendente presso la I CCA del Tribunale d'appello. Essa non è quindi cresciuta formalmente in giudicato e, nonostante il tenore dell'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC, non costituisce, come indicato al punto precedente, titolo di rigetto definitivo. La crescita in giudicato formale di una sentenza di divorzio interviene, per diritto federale, con il decorso infruttuoso del termine per inoltrare un ricorso per riforma al TF o con la sua definizione ad opera dell'Alta Corte. Non può trovare applicazione una norma cantonale che preveda un'anticipazione della crescita in giudicato al momento dell'intimazione della sentenza di primo o secondo grado cantonale (cfr. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Berna 1977, n. 54 ad art. 145 CC e n. 28 ad art. 146 CC). Di regola quindi una decisione cautelare decade solamente con la crescita in giudicato della sentenza di merito (Lüchinger/Geiser in: Basler Kommentar zum ZGB, Vol. I, Basilea e Francoforte 1996, n. 29 ad art. 145 CC). Per questi motivi la sentenza pretorile di merito non è atta a far decadere la decisione cautelare 2 novembre 1993, che continua a esplicare i suoi effetti e mantenere la sua qualità di titolo di rigetto definitivo. Ciò si impone anche per evitare che la questione alimentare, in attesa della crescita in giudicato della sentenza di merito, rimanga senza regolamentazione. La caducità della decisione cautelare a causa dell'emanazione della decisione di primo grado sul divorzio priverebbe infatti il creditore di alimenti di un valido titolo di rigetto, le pretese da alimenti eventualmente stabilite dal giudice del merito non potendo essere sottoposte a esecuzione forzata.
L’appello 21 novembre 1998 di __________ va di conseguenza accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF e 310 cpv. 4 lett. a CPC
pronuncia
I L’appello 21 novembre 1997 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo no. 328931 dell'UEF di Bellinzona è respinta in via definitiva.
II La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà fr. 500.-- a __________ a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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