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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.111
Data decisione, Autorità:
13.02.2006, CEF
Titolo:
Stralcio per inntervenuto ritiro del ricorso.
Incarto n.
15.2005.111
Lugano
13 febbraio 2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 settembre 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di
pignoramento emesso il 28 settembre 2005 nell’esecuzione n° __________ promossa
contro il ricorrente da
PI 1
rappr.
da RA 2
preso atto che, con decisione 24 ottobre 2005, l’CO 1
ha annullato il provvedimento impugnato, dopo aver accertato presso l'agente
notificatore – addetto del Comune di Lugano –, che il precetto esecutivo n° __________
era stato notificato in modo irregolare (deposito nella cassetta delle lettere
dell’escusso);
ritenuto che RI 1, con scritto 9 febbraio 2006, ha
dichiarato di ritirare il ricorso;
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e
62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24c cpv. 1 LPR;
art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 30 settembre 2005 di RI 1, __________, è stralciato dai
ruoli per intervenuto ritiro.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– avv. RA
1, __________
– RA 2, __________
Comunicazione
all’CO 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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