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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2005.91
Data decisione, Autorità:
13.02.2006, CEF
Titolo:
Stralcio in seguito ad acquiescenza.
Incarto n.
14.2005.91
Lugano
13 febbraio
2006
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
Nella procedura
dipendente dall’istanza 25 agosto 2005 presentata da
IS 1 (I)
rappr. dall’ PA 1
contro
CO 1
rappr. dalla curatrice, RA 1 Pistoia,
a sua volta rappr. dall’ RA 2
tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa
Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34);
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con scritto 6 dicembre 2005, l’amministrazione italiana della massa
fallimentare ha comunicato di non aver più alcun motivo per opporsi all’istanza,
in quanto il giudice delegato italiano aveva approvato il conto della gestione
e disposto la restituzione a IS 1 del suo patrimonio nello stato in cui si
trovava, il fallimento dovendosi d’altronde considerare revocato per la
scadenza del termine di ricorso in Cassazione;
che
in virtù dell’art. 352 CPC, tale dichiarazione determina un atto di
acquiescenza all’istanza;
che
la medesima va quindi accolta;
che
la chiusura della liquidazione deve essere pubblicata sul FUSC e sul FUC e
comunicata alle autorità menzionate all’art. 169 cpv. 2 LDIP;
che
in considerazione, da una parte, dell’esito della causa, e dall’altra del fatto
che l’istanza era prematura al momento della sua presentazione, si ritiene equo
mettere le spese a carico delle parti in ugual misura, compensate le ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamati gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 21 e 30 LTG;
pronuncia:
- L’istanza
25 agosto 2005 di IS 1, __________, è accolta.
1.1. Il
fallimento secondario decretato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc.
14.01.40/14.04.34) nei confronti di IS 1 è revocato.
1.2. È
ordinata la pubblicazione dei precedenti dispositivi n. 1 e 1.1 sul FUSC e sul
FUC.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC
sono poste a carico delle parti in ugual misura. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
__________ PA 1, __________;
–
__________ RA 2, __________;
–
__________, __________.
Comunicazione
a:
– Ufficio
del registro fondiario, __________;
– Ufficio
del registro di commercio, __________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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