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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.125
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00125
Lugano 18 settembre 1998 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 settembre 1997 da
rappr. dalla __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 18 agosto/2 settembre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 ottobre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 36’400.-- oltre interessi al 7% dal 1. agosto 1996.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 7 novembre 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 18 agosto/2 settembre 1997 dell’UE di Lugano la __________ ha __________ per l’incasso di fr. 50’400.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 1995, indicando quale titolo di credito: “Affitti dal mese di maggio 1995 al mese di agosto 1997.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione 13 marzo 1993 (doc. E), con cui __________ ha locato all’escussa un appartamento a __________. Il canone di locazione è stato fissato in fr.1’800.-- mensili, da pagare anticipatamente. La creditrice pretende il pagamento delle pigioni per il periodo da maggio 1995 ad agosto 1997 per un importo di fr. 50’400.--, ossia 28 mesi a fr. 1’800.-- al mese.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di compensazione con un suo credito nei confronti di __________, avendogli essa concesso un prestito di fr. 100’000.--, che avrebbe dovuto venire rimborsato in 20 rate mensili di fr. 5’500.--. L’escussa ha prodotto un contratto di mutuo 19 marzo 1991 e un contratto di locazione 1. marzo 1994 concluso con __________, in cui è prevista al punto 23 la compensazione della pretesa dell’escussa derivante dal contratto di prestito con i canoni di locazione fissati nel predetto contratto per un periodo di cinque anni (doc. 1).
D. Con sentenza 28 ottobre 1997 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che con decreto 17 maggio 1995 è stato pronunciato il fallimento di __________: L’apertura di fallimento ha comportato un cambiamento della titolarità giuridica del credito per le pigioni non ancora scadute, nel senso che all’originario creditore fallito si è sostituita la __________. In prima sede è stato rilevato che ex art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF una compensazione è in ogni caso esclusa, mantenendo le disposizioni prese dal locatore la loro efficacia soltanto fino all’apertura del fallimento. L’opposizione è stata pertanto rigettata in via provvisoria limitatamente all’ammontare delle pigioni indicate nel doc. 1 per il periodo da giugno 1995 ad agosto 1997, ossia limitatamente a fr. 36’400.--. Gli interessi di mora sono stati concessi a far tempo da agosto 1996, data media della decorrenza dei medesimi.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
e) Quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione la procedente ha prodotto un contratto di locazione sottoscritto il 13 marzo 1993 (doc. E) da __________ e dall’escussa. Da questo documento si evince che l’oggetto locato era costituito da un appartamento composto da 4 locali, situato al __________piano, interno n. __________ della __________ in via __________ a __________, che l’appartamento era adibito ad uso personale, che la durata del contratto di locazione è stata fissata dal 1. aprile 1993 fino al 1. aprile 1994, per poi continuare per una durata indeterminata, con facoltà di disdetta previo preavviso di tre mesi, e che la pigione ammontava a fr. 1’800.-- al mese, da pagare in rate mensili anticipate.
L’escussa ha sollevato l’eccezione di compensazione producendo un contratto di locazione stipulato con __________ t il 1. marzo 1994 (doc. 1), nel quale al punto 23. è prevista la compensazione delle pigioni per un periodo di cinque anni con un prestito di fr. 100’000.-- concesso nell’aprile 1991 dall’escussa a __________. Dall’esame del contratto di locazione doc. 1 risulta che con il predetto contratto l’escussa ha locato un appartamento di 3 ½ locali al __________ piano, interno n. __________, della __________ a __________, in via __________. La locazione ha avuto inizio il 1. marzo 1994 con durata determinata e scadenza inderogabile per il 28 febbraio 1999. Il canone locatizio è stato fissato in fr. 1’400.--. Orbene dal contratto doc. 1, prodotto da __________ non risulta che esso sia stato stipulato in sostituzione di quello concluso tra le parti il 13 marzo 1993 (doc. E) e tale sostituzione - contrariamente a quanto ritenuto in sede pretorile - non è stata nemmeno sostenuta dall’appellante durante l’udienza di contraddittorio. Pertanto nell’ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, che non consente l’indagine volta stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, non può essere semplicemente affermato che il contratto doc. E è stato annullato e sostituito dal contratto doc. 1. D’altro canto i citati contratti divergono in diversi punti, sia per quel che concerne l’ente locato, che la durata del contratto che l’ammontare del canone di locazione. Di conseguenza l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa non può essere accolta, riferendosi essa unicamente alle pigioni stipulate con il contratto di locazione doc. 1, mentre la pretesa della creditrice è fondata sul contratto di locazione 13 marzo 1993 (doc. E).
Il doc. E costituisce pertanto valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata. Gli interessi di mora sono tuttavia giustificati unicamente al tasso legale del 5% dal 1. agosto 1996 (art. 104 cpv. 1 CO).
La tassa di giustizia segue la pressoché totale soccombenza dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 7 novembre 1997 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 ottobre 1997 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 23 settembre 1997 della __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 18 agosto/2 settembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 36’400.-- oltre interessi al 5% dal 1° agosto 1996.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, da anticipare dall’appellante, è posta a carico di __________.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5,
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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