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Numero d'incarto:
14.1997.124
Data decisione, Autorità:
07.11.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00124
Lugano
7 novembre 1997/fb
Repubblica e Cantone
del Ticino
Camera di esecuzione e fallimenti
Tribunale
d'appello
Il presidente della
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
vista l'istanza 31 ottobre 1997 di restituzione del termine
ex art. 33 cpv. 4 LEF per formulare opposizione al precetto esecutivo
presentata da
(nella procedura esecuzione no. __________ promossa da
richiamato l'art. 33 cpv. 3 LEF che consente alla parte
precettante di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se
questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;
visti gli art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e, per
analogia, gli art. 7, 9 cpv. 3 e 9 cpv. 4 LPR;
ordina:
-
Alla
parte precettante __________, è fissato un termine di 10 (dieci) giorni per
dichiarare a questa Camera se ammette l'opposizione di __________ al PE n.
__________ del 22/24 settembre 1997 dell'UE di Lugano.
-
La
parte precettante è resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita
ammissione dell'opposizione.
-
È
in facoltà della parte precettante formulare osservazioni nel termine di 10
(dieci) giorni.
-
Fino
alla decisione in merito all'istanza non può essere presa alcuna misura
d'esecuzione.
-
Intimazione: - __________
Il
presidente
giudice
Flavio Cometta
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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