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Numero d'incarto:
30.2006.35
Data decisione, Autorità:
28.02.2006, PRPEN
Titolo:
Intimazione di contravvenzione a persona giuridica
Incarto
n.
30.2006.35
3278/603
Bellinzona
28
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 febbraio 2006
presentato da
RI 1 SA
contro
la decisione
n° 3278/603 del 3 febbraio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
-
La Sezione della
circolazione con decisione 3 febbraio 2006 ha inflitto alla RI 1 SA una multa
di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr.
10.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede.
-
Contro la predetta
pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
-
In merito all'intimazione
della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni
altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;
di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona
giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire
- nella loro qualità di organi.
- Di conseguenza il
ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del
gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex
novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza è
annullata la decisione n° 3278/603 del 3 febbraio 2006 emessa dalla Sezione
della circolazione.
-
Non si prelevano né
tasse, né spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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