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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.114
Data decisione, Autorità: 17.04.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00114
Lugano 17 aprile 1998/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 agosto 1997 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/5 agosto 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 settembre 1997, ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 13 ottobre 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 31 ottobre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 4/5 agosto 1997 dell’UE di Lugano l’ing. __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 146’970.-- oltre interessi al 5% dal 28 giugno 1996, indicando quale titolo di credito: “contratto di mediazione”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di collaborazione concluso il 16 dicembre 1994 (doc. C) con il gruppo di società __________, __________ e __________, che prevede al punto 3. una commissione del 3% sulla somma di contratto, per tutte le commesse acquisite da __________ tra l’altro all’estero. Agli atti è stato prodotto un contratto di appalto 13 giugno 1996 (doc. F), concluso dall’escussa con la __________ concernente una fornitura relativa alla costruzione di un albergo a __________per l’importo di Fr. 4’800’000.--. L’escutente pretende il pagamento di una commissione di Fr. 144’000.--, ossia del 3% di Fr. 4’800’000.-- oltre all’IVA in ragione del 6.5%, per un importo complessivo di Fr. 153’360.--
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha sostenuto che il contratto di collaborazione doc. C è stato sottoscritto dal gruppo di imprese composto dall’escussa stessa, la __________ e __________. L’attività del procedente era intesa a favore delle citate imprese a condizione che i lavori venissero assunti dal gruppo. Il contratto con la __________ è stato invece concluso esclusivamente con __________, per cui non può trovare applicazione il contratto di collaborazione doc. C. L’escussa ha poi rilevato che il creditore non ha dimostrato alcuna sua mediazione per quel che riguarda la stipulazione del contratto concluso con la __________, mentre una mercede è dovuta al mediatore esclusivamente qualora la conclusione del contratto principale è riconducibile all’attività da lui svolta.
D. Con sentenza 30 settembre 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di collaborazione sottoscritto dal gruppo di società __________, __________ e __________ con l’escusso il 16 dicembre 1994 (doc. C), in relazione con l’offerta n. __________per le facciate di un albergo a __________, inviata da __________ a __________ il 7 novembre 1995 (doc. E) con la conferma d’ordine sottoscritta da __________ con __________ il 13 giugno 1996 (doc. F) e la fattura 1. luglio 1996, emessa da __________ per commissioni su commessa __________ (doc. D) costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La prima giudice ha respinto le eccezioni dell’escussa rilevando che il contratto di collaborazione doc. C è stato stipulato tra il procedente e ognuna delle tre ditte sottoscrittrici, non avendo il “Gruppo”, rappresentato da __________ o, personalità giuridica. Il contratto doc. C prevede il pagamento di una remunerazione del 3% su tutte le commesse acquisite in Svizzera e all’estero da una delle società del gruppo, senza subordinare il pagamento della mercede a condizione alcuna.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989, p. 330).
d) Dall’esame del contratto di collaborazione 16 dicembre 1994 (doc. C) si evince che questo è stato concluso tra il procedente e un “Gruppo” formato da tre società, tra cui la __________. Secondo i punto 1 e 2 del contratto il procedente doveva assumersi la direzione commerciale del gruppo e seguirne tutte le attività commerciali. Per quel che riguarda la sua remunerazione, il punto 3 del contratto prevede quanto segue:
“Come remunerazione per le prestazioni di sopra sarà versato il 3% (tre per cento) su tutte le commesse acquisite in Svizzera ed all’estero ad eccezione dei cantoni sopra citati dove dovranno sussistere degli accordi puntuali sugli oggetti ma per i quali varrà la medesima commissione. Che fa stato per la commessa è il luogo geografico di montaggio della stessa.“
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, dal tenore della citata clausola, così come dal contratto medesimo non emerge indizio alcuno in merito ad una limitazione della remunerazione delle prestazioni del procedente, nel senso che la commissione del 3% doveva venire pagata unicamente nel caso in cui le commesse acquisite da terzi concernessero contemporaneamente tutte e tre le società firmatarie. Di conseguenza la remunerazione fissata va intesa per ogni commessa acquisita, sia che essa concernesse solo una, due oppure contemporaneamente tutte e tre le società del Gruppo. D’altronde in casu la questione a sapere se il “Gruppo” possiede personalità giuridica è ininfluente, la procedura in esame riferendosi unicamente ad __________.
Secondo il suddetto punto 3 la remunerazione del 3% è stata concordata su tutte le commesse acquisite in Svizzera e all’estero. L’ing. __________ ha prodotto il contratto di appalto doc. F, concluso da __________ con la __________ A, relativo ad una fornitura per la costruzione di un albergo a __________, per un importo di Fr. 4’800’000.-- e la relativa sua fattura doc. D, indirizzata all’escussa, concernente il pagamento della commissione del 3% su questa somma. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il procedente non è tenuto a dimostrare nessun nesso causale tra la conclusione del predetto contratto di appalto e la sua attività a tale scopo, considerato che la sua remunerazione non risulta essere stata sottoposta a condizione alcuna, salvo l'acquisizione di commesse da parte delle società firmatarie. Come correttamente ritenuto in prima sede il contratto di collaborazione doc. C, insieme con il contratto di appalto doc. F, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 per la commissione vantata dal procedente nei confronti di __________.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
L’appello 13 ottobre 1997 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà all’ing. __________ Fr. 1’200.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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