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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.23
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
Incarto n.
60.2006.23
Lugano
22 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 17/19.1.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia e
dell’eventuale decisione penale relativa ad una lite del __________ in cui è
stata coinvolta una persona da loro assicurata;
richiamate le osservazioni 25/27.1.2006 del procuratore pubblico Luca
Maghetti, che non si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Con
l’istanza qui in esame, la compagnia assicurativa chiede copia del rapporto di
polizia e dell’eventuale decisione penale esecutoria relativa ad una lite del __________
a cui ha partecipato __________, da loro assicurato.
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L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
-
Nel
presente caso l’istanza va respinta per difetto di motivazione. Anzitutto non è
spiegato a che titolo assicurativo la società istante interviene; questa
carenza non permette neppure di determinare se sia applicabile o meno l’art. 32
LPGA; inoltre non è specificato e dettagliato quale legittimo interesse
giuridico è invocato; infine un’istanza di ispezione atti ad un’autorità
giudiziaria dev’essere firmata da persone che possono (singolarmente o congiuntamente)
impegnare la società.
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L’istanza
è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha
occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
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L’istanza
è respinta.
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La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
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Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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