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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.100
Data decisione, Autorità: 11.05.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00100
Lugano 11 maggio 1998 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 febbraio 1997 da
patr. dallo Studio legale __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 1°/4 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 18 agosto 1987 [recte 1997] ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 22 agosto 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 15 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 1°/4 marzo 1996 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 742'602.45 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1996, indicando quale titolo di credito "fatture diverse, riconoscimento di debito 10.3.1994 - Capitale pari a USD 620'386.33 al cambio di 1.1970". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul fax 10 marzo 1994 sottoscritto da __________ (doc. L) nel quale verrebbe riconosciuto un debito di US$ 1'443'230.17 poi ridotto, a causa di un pagamento parziale, a US$ 620'386.35 (cfr. doc. M). __________, seppur non risultante a registro di commercio quale persona autorizzata a rappresentare l'escussa, potrebbe lo stesso vincolarla poiché __________ avrebbe fatto conoscere per atti concludenti la facoltà concessa a __________in questo senso.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha negato l'esistenza di un riconoscimento di debito. In particolare il doc. L, di cui ha pure contestato la conformità all'originale, non sarebbe sottoscritto da persona abilitata a rappresentarla, il fax poi non indicherebbe chiaramente con "__________" l'identità del presunto debitore, farebbe stato di una situazione in evoluzione, ciò sarebbe dimostrato dalla stessa ricapitolazione, posteriore, di cui al doc. M.
D. Con sentenza 18 agosto 1997 il Pretore ha respinto l'istanza argomentando che, a norma dell'art. 21 cpv. 2 LALEF, i doc. L e M, redatti in lingua inglese, devono essere considerati come non prodotti e non possono quindi rappresentare un valido titolo di rigetto.
E. Contro la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata __________ contestando l'applicabilità della LALEF, entrata in vigore solo il 6 giugno 1997. Il doc. L andrebbe pertanto considerato e ritenuto un valido riconoscimento di debito, visto il rapporto di rappresentanza tra __________e __________.
F. Con osservazioni 15 settembre 1997 l'appellata si è riconfermata nelle precedenti allegazioni precisando che la giurisprudenza vigente prima dell'entrata in vigore della LALEF era ancora più restrittiva e non considerava doc. che non fossero in italiano. Il principio di celerità, che dovrebbe permeare il diritto esecutivo, esclude la produzione di traduzioni dopo l'udienza.
Considerato
in diritto
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure all'udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 340 e riferimenti citati; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §5 n. 2 e 16, vedi però n. 1 e 17).
d) In concreto il fax 10 marzo 1994 (doc. L) è firmato da __________, che non compare sul "Register of directors and officers" delle __________in relazione alla __________ (cfr. doc. C e 2). Egli non risulta quindi ufficialmente legittimato a vincolare la società e tantomeno agli atti vi è procura scritta.
La facoltà di rappresentanza di __________è poi stata chiaramente contestata da __________ in udienza e mai indicata esplicitamente nella documentazione agli atti. Non potendosi fondare la tesi dell'escutente su atti concludenti si deve ritenere che il doc. L non rappresenti un valido riconoscimento di debito. In particolare risulta ininfluente il fatto che a tenere i contatti con __________ per conto di __________ fosse principalmente __________, "che passava ordini, disposizioni e seguiva gran parte della corrispondenza" (cfr. dichiarazione ing. __________, doc. E).
e) Visto quanto sopra si rivela inutile l'analisi della problematica relativa alla lingua dei documenti prodotti.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
L’appello 22 agosto 1997 __________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 675.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico __________ che rifonderà a __________ Fr. 2'500.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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