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Assicurato, vittima di un incidente nel 1993 con danno alla caviglia sinistra, viene posto al beneficio di una rendita del 50%. Nel 2003 nuovo infortunio al piede sinistro. Negata revisione della rendita poiché stato di salute (e quindi esigibilità lavorativa) non peggiorato dopo 2. infortunio. | Omnilex