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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.95
Data decisione, Autorità: 01.10.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00095
Lugano 1 ottobre 1998 /FA/fp/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 giugno 1997 da
patr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/26 maggio 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 23 luglio 1997 ha così deciso:
“1. E' rigettata in via definitiva per la somma di fr. 12'491.10 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UEF di Bellinzona notificato il 26 maggio 1997.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 luglio 1997 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 28 agosto 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 23/26 maggio 1997 dell'UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 13'537.60, indicando quale titolo di credito "transazione giudiziale Pretore di Locarno-Campagna del 14.11.1991, sentenza 1° luglio 1994 del Pretore di Locarno-Campagna, sentenza 20 febbraio 1996 della 1a Camera Civile del Tribunale di appello" ed il dettaglio degli importi dovuti nel periodo gennaio 1993 - dicembre 1996. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla transazione giudiziale 14 novembre 1991 tra le parti (doc. A1), sulla sentenza pretorile 1° luglio 1994 (doc. E) e sulla sentenza 20 febbraio 1996 della ICCA (doc. G).
C. All'udienza di contraddittorio __________ ha specificato le sue pretese. Negli anni dal 1993 al 1996 l'ex-marito le avrebbe corrisposto meno di quanto stabilito nelle sentenze, in totale vi sarebbe uno scoperto di fr. 13'537.60. L'escusso ha fatto valere che nella sentenza del 1987 statuente su una decisione cautelare nell'ambito della procedura di separazione (doc. 1) il Tribunale d'appello aveva specificato che l'indicizzazione degli alimenti avrebbe avuto luogo a condizione che il debitore ne beneficiasse in almeno ugual misura. Questa condizione sarebbe data implicitamente anche nelle altre sentenze, che non la menzionano. Siccome __________ non ha beneficiato della compensazione integrale del rincaro gli alimenti non avrebbero dovuto essere indicizzati. Avendolo fatto per anni sarebbe lui ad essere creditore nei confronti della ex-moglie. La sentenza del Tribunale federale che ha concluso definitivamente la procedura di divorzio è stata emanata solo il 6 giugno 1996 (cfr. doc. 16), dopo la cessazione dell'obbligo di versamento di alimenti per l'escutente. Per tutto il periodo farebbe quindi stato la transazione giudiziale (A1). Egli vanterebbe poi un credito nei confronti di __________ di fr. 1'400.-- per il saldo di ripetibili relative alla causa di divorzio.
D. Con sentenza 23 luglio 1997 il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza rigettando l'opposizione per fr. 12'491.10. L'escusso non è riuscito a provare l'estinzione del suo debito, egli non ha sostanziato in maniera sufficiente la sua pretesa di fr. 11'400.--. Siccome poi le sentenze in oggetto sono tutte definitive si impone di eseguire direttamente il conguaglio senza stabilire se esse erano o meno provvisoriamente esecutive ex art. 310 cpv. 4 lett. a CPC. In definitiva la differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato ammonta a fr. 13'891.10, da cui va dedotta la contropretesa di fr. 1'400.--, riconosciuta dall'escutente.
E. Contro la sentenza del Segretario assessore si è tempestivamente aggravato __________ ribadendo il fatto che nella precedente sentenza nell'ambito della procedura di separazione il Tribunale d'appello aveva condizionato l'indicizzazione degli alimenti alla effettiva corresponsione del rincaro al debitore. Ciò varrebbe in ogni caso, anche senza esplicita menzione. Questo fatto non sarebbe stato considerato dal giudice di prime cure. La creditrice avrebbe poi tacitamente rinunciato all'indicizzazione non chiedendo in un primo tempo gli arretrati.
F. Con osservazioni 28 agosto 1997 __________ ha postulato la reiezione dell'appello. __________ non avrebbe provato il mancato adeguamento al rincaro del suo stipendio. L'indicizzazione sarebbe comunque automatica e non condizionata.
G. Con invio 28 gennaio 1998 __________ ha prodotto due conteggi del suo stipendio che attesterebbero il mancato rincaro.
Considerato
in diritto
Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). Lo scritto 28 gennaio 1998 di __________ e i documenti allegati devono quindi essere estromessi dall'incarto e non venir considerati.
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
Il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 385 CPC).
In concreto la transazione giudiziale 14 novembre 1991 tra le parti (doc. A1), la sentenza pretorile 1° luglio 1994 (doc. E) e la sentenza 20 febbraio 1996 della ICCA (doc. G) rappresentano dei titoli di rigetto definitivo ex art. 80 LEF.
L'indicizzazione imposta dalle citate sentenze di primo e secondo grado non è sottoposta ad alcuna condizione. In particolare non risulta assolutamente un qualsiasi legame con l'adeguamento al rincaro del reddito del debitore di alimenti. Una tale condizione non può essere implicita ma deve essere indicata chiaramente; non incombe certo al giudice del rigetto interpretare un dispositivo il cui tenore già risulta del tutto chiaro. Ininfluente è poi il tenore del dispositivo di un'altra sentenza del Tribunale d'appello; esso, anche se le parti sono le stesse, non condiziona in alcun modo un pronunciato distinto e indipendente quale è la sentenza 20 febbraio 1996.
Non si può nemmeno seguire la tesi dell'escusso circa la presunta rinuncia ad un'ulteriore indicizzazione: il soprassedere per un periodo anche relativamente lungo a far valere in giudizio un proprio credito non equivale a rinunciarvi.
I calcoli esposti in modo preciso e puntuale dal giudice di prime cure vanno quindi del tutto confermati. Pure la detrazione di fr. 1'400.-- si palesa corretta. La contropretesa dell'escusso è stata riconosciuta da __________, la compensazione deve quindi essere ammessa ed il credito parzialmente estinto ex art. 81 cpv.1 LEF.
L’appello 30 luglio 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF,
pronuncia
Il ricorso [recte: appello] 30 luglio 1997 di __________è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 250.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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