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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.86
Data decisione, Autorità: 06.11.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00086
Lugano 6 novembre 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 aprile 1997 da
(patr. dall'avv. __________)
contro
(patr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/15 marzo 1997 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 11 giugno 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per fr. 14'340.-- oltre interessi al 5% dal 1.1.97 e fr. 100.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 giugno 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 15 luglio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 14/15 marzo 1997 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 14'340.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1997, indicando quale titolo di credito "sentenza della Pretura di Locarno-Campagna dell'11 maggio 1993 (alimenti da ottobre 1996 - marzo 1997)". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla citata sentenza, scoperti sarebbero gli alimenti per sei mesi.
C. All'udienza di contraddittorio __________ ha fatto valere la compensazione del credito vantato con una sua contropretesa relativa al pagamento di costi di risanamento di un condominio. L'importo relativo agli alimenti non andrebbe poi indicizzato poiché così pattuito tra le parti. Vi sarebbe da ultimo carenza di rappresentanza processuale, ritenuto che agli atti non figura alcuna procura.
D. Con sentenza 11 giugno 1997 il Pretore ha accolto l'istanza argomentando che la sentenza di divorzio 11 maggio 1993 costituisce un titolo di rigetto definitivo mentre la contropretesa dell'escusso non può essere considerata siccome non liquida.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ ribadendo l'assenza della procura conferita all'avvocato di controparte e la conseguente necessità di respingere l'istanza in ordine. Nel merito si è riconfermato nelle allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 15 luglio 1997 __________ ha affermato che le parti sono in causa dall'ottobre 1996, la facoltà di rappresentanza dei rispettivi legali sarebbe quindi pacifica, per il resto ha riconfermato la propria tesi.
Considerato
in diritto: 1. Per l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio. Se una parte, in via di eccezione, fa valere l'assenza di un presupposto processuale il giudice è tenuto a cerziorarsi della sua esistenza.
Nel caso di specie __________ ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione del patrocinatore davanti al primo giudice, che non sembra averla esaminata. Agli atti non risulta alcuna procura di __________ a favore dell'avv. __________. Dalla documentazione prodotta dallo stesso convenuto si evince però che l'avv. __________ patrocina l'escutente in una procedura promossa il 22 ottobre 1996 contro di lei da __________ e tendente ad ottenere la riduzione del contributo alimentare qui posto in esecuzione (cfr. doc. 5 e 8). Nella petizione, doc. 5, è lo stesso __________ a qualificare l'avv. __________i quale rappresentante della ex-moglie. A queste condizioni si deve considerare provata e fuori di dubbio la legittimazione del patrocinatore di __________, tanto più che la duplica nell’azione di merito (doc. 8) è del 23 maggio 1997 e il contraddittorio in procedura di rigetto si è svolto pochi giorni dopo (l’11 giugno 1997, cfr. verbale). L’eccezione di carenza di legittimazione del patrocinatore, al limite del temerario, è lesiva del principio della buona fede –che trova applicazione anche nel diritto esecutivo (cfr. Baumann, Zürcher Kommentar, 1998, n. 36 ad art. 2 CC).
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
Nel caso specifico la sentenza di divorzio 11 maggio 1993, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 6), costituisce un chiaro titolo di rigetto definitivo. La somma richiesta corrisponde al contributo alimentare per sei mesi (fr. 2'300.-- mensili), tenuto conto della prevista indicizzazione.
Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF).
Tra i motivi di estinzione rientra pure la compensazione e la rinuncia del creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I vol., Zurigo 1997, n.6 ad art. 81 LEF). Scopo della norma è di pretendere una prova chiara e inconfutabile, non soggetta a interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III 100, cons. 4).
In concreto dallo scambio di corrispondenza prodotto (doc. 1, 2, 3 e 4) risultano delle trattative in merito alla rinuncia all'indicizzazione degli alimenti e a un presunto mutuo concesso da __________ i alla ex-moglie. Non è però sufficientemente chiaro se e come degli accordi siano stati poi conclusi, non risultando agli atti una prova diretta. Gli indizi concernenti la rinuncia all'indicizzazione e l'esistenza di una contropretesa dell'escusso non raggiungono quindi il grado di prova preteso dall'art. 81 cpv. 1 LEF. L'escusso non è quindi riuscito a portare la prova documentale dell'estinzione del credito posto in esecuzione.
L’appello 20 giugno 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 97 n. 4 CPC, 80 e 81 LEF,
pronuncia: 1. L’appello 20 giugno 1997 __________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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