AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.84
Data decisione, Autorità: 17.10.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00084
Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 8 aprile 1997 presentata da
rappr. da: __________
contro
patr. da: __________
sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 10 giugno 1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal giorno 10 giugno 1997 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello __________ che con atto 18 giugno 1997 ne postula l’annullamento;
rilevato che con decreto presidenziale 24 giugno 1997 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 8 aprile 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 2’820.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 16 maggio 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito l’11 giugno 1997, producendo una ricevuta della creditrice in tal senso (doc. P), unitamente ad una dichiarazione di ritiro della domanda di fallimento datata 11 giugno 1997 (doc. O). In merito alla sua solvibilità __________ ha prodotto i bilanci per il 31 dicembre 1994 risp. 31 dicembre 1995 con i relativi conti economici (doc. S), così come un estratto della situazione al 13 giugno 1997 (doc. T), da cui, secondo l’appellante si evince che non si trova ancora in stato di manifesta insolvenza. Essa ha poi richiamato incarti dalla Pretura di Mendrisio-Nord.
Considerato
in diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994).
b) In casu l’appellante ha prodotto una ricevuta datata 11 giugno 1997 (doc. O), in cui la creditrice ha confermato il pagamento del premio dovuto così come delle spese esecutive, chiedendo di conseguenza l’annullamento dell’istanza di fallimento.
Essendo il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 10 giugno 1997, trattasi di un fatto nuovo in senso proprio, per cui il debitore deve rendere verosimile la sua solvibilità.
Il richiamo da parte __________ degli incarti dalla Pretura va respinto, l’appellante avendo omesso di produrre con l’appello quanto di rilevante potesse esserci negli incarti irritualmente richiamati.
Per quel che riguarda i bilanci ed i conti economici per il 31 dicembre 1994 risp. 31 dicembre 1995 (doc. S) va rilevato che essi concernono periodi troppo antecedenti il momento topico, per cui non sono atti a rendere verosimile l’attuale situazione finanziaria dell’appellante.
D’altro canto l’estratto della situazione per il 13 giugno 1997 (doc. T) appare, così come formulato, privo di riscontri affidabili. In particolare non si sa chi l’abbia redatto, ritenuto in via abbondanziale che non è sufficiente che sia allestito e sottoscritto dal contabile interno della società, ma affinché raggiunga il grado richiesto dall’art. 174 cpv. 2 LEF, occorre che la situazione al momento della dichiarazione di fallimento sia allestita e firmata dall’ufficio di revisione. La __________ non ha d’altronde prodotto con l’atto di appello un estratto risp. una dichiarazione dell’Ufficio di esecuzione concernente l’esistenza risp. l’inesistenza di esecuzioni a suo carico.
Abbondanzialmente si osserva che l’appellante deve rendere verosimile la sua solvibilità e che non è sufficiente rendere verosimile che non vi sia manifesta insolvenza.
Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello 18 giugno 1997 __________ è respinto.
1.1 Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
__________.
La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla __________, resta a suo carico.
E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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