AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.83
Data decisione, Autorità: 24.09.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00083
Lugano 24 settembre 1998 FA/fp/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 aprile 1997 da
__________ patr. dallo studio legale __________ __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 21 marzo / 10 aprile 1997 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 9/10 giugno 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no__________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 20'574.-- oltre interessi al 9% dal 30.11.1992 e fr. 100.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 19 giugno 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 21 luglio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 23/24 giugno 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 21 marzo 1997/10 aprile 1997 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso __________ ora __________ (in seguito __________), per l'incasso di fr. 20'574.-- oltre a interessi al 9% dal 30.11.92 e fr. 1'307.50 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1996, indicando quale titolo di credito "assunzione di debito del 22.07.1996 e sentenza esecutiva del 01.02.1996. Il credito è garantito da pegno immobiliare, part. no. __________ RFD di __________ di proprietà dell'escusso, rappr. dall'avv. __________. Il debitore originario non viene liberato fino al pagamento del debito". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sul rogito di compravendita 22 luglio 1996 (doc. C) concernente il mapp. no. __________RFD di __________, sottoscritto da __________, quale venditrice, e __________, quale acquirente. Nell'atto è indicato che "l'acquirente si assume pure il debito garantito da ipoteca legale di fr. 20'574.-- nei confronti del signor __________ ". Il 25 ottobre 1996 l'Ufficio dei registri di Locarno ha poi avvisato l'escutente dell'assunzione, ad opera di __________ del debito garantito da ipoteca legale di fr. 20'574.-- (doc. D). Pure nella procura all'avv. __________ per la sottoscrizione del rogito si fa esplicito riferimento all'assunzione di debito.
C. All'udienza di contraddittorio 23 maggio 1997 l'escussa ha affermato che il citato passaggio del rogito farebbe riferimento unicamente alle conseguenze che il terzo proprietario del pegno è chiamato a sopportare, in particolare il pagamento per sgravare il fondo dal pegno ex art. 110 n. 1 CO. In questo senso l'espressione " assumere il debito" sarebbe impropria. La stessa venditrice, __________, non ha mai riconosciuto l'esistenza di un debito nei confronti di __________ anzi lo ha contestato con successo in una causa giudiziaria (cfr. doc. G). Pure il notaio rogante conferma che le parti avrebbero inteso la clausola come indicato (cfr. doc. 5). L'applicazione dell'art. 832 CC presuppone poi l'esistenza di un valido contratto tra il debitore originario e il nuovo debitore, che non sarebbe dato in concreto.
D. Con sentenza 9 giugno 1997 il Pretore di Locarno-Campagna ha parzialmente accolto l'istanza, argomentando che si trattava, in casu, di assunzione esterna di debito ex art. 176 CO. L'assunzione del debito da parte di __________ era stata accettata da __________ con lettera 24 febbraio 1997 (doc. 6). Il debito relativo alle spese giudiziarie nella vertenza tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non era invece stato assunto dall'escussa.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ contestando l'esistenza di un riconoscimento di debito e riconfermandosi nelle allegazioni di prima sede. Il pronunciato pretorile relativo all'iscrizione dell'ipoteca legale sarebbe poi ininfluente per quel che riguarda l'esistenza del credito vantato. L'art. 176 CO non sarebbe applicabile poiché in casu non vi sarebbe stata comunicazione dell'assunzione al creditore. Pure l'Ufficio dei registri ha poi considerato ai fini delle tasse di iscrizione e di trapasso il valore di compravendita, non aumentato dell'importo di cui all'ipoteca legale, dimostrando di non considerare alcuna assunzione di debito.
F. Con osservazioni 21 luglio 1997 __________ ha ribadito che il rogito è stato redatto da persona esperta e che l'escussa era rappresentata da un legale. Si deve quindi concludere che l'espressione "assunzione di debito" sia stata utilizzata con cognizione di causa. L'assunzione esterna di debito può essere concordata anche solo tra assuntore e creditore, addirittura anche contro la volontà del debitore originario. Risulterebbe poi dalla procura rilasciata all'avv. __________ cfr. doc. B) che al prezzo di acquisto andava aggiunta l'assunzione del debito.
Considerato
in diritto
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
Per il principio dell'affidamento i termini di un contratto sono stabiliti secondo quanto in buona fede si poteva intendere sulla base delle reciproche dichiarazioni di volontà, ciò anche se queste ultime non rispecchiano i reali intendimenti delle parti (cfr. Eugen Bucher in: Commentario basilese, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art. 1 CO).
A norma dell'art. 176 CO l'assunzione esterna di debito con liberazione del debitore precedente avviene mediante contratto fra l'assuntore e il creditore. La proposta dell'assuntore viene fatta comunicando al creditore l'assunzione di debito. Non è necessaria né una preventiva assunzione interna di debito (art. 175 CO) né l'accordo del precedente debitore (cfr. Rudolf Tschäni in: Commentario basilese, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 5 ad art. 176 CO). Se il debito assunto è garantito da ipoteca valgono gli art. 832 ss. CC, che derogano in parte all'art. 176 CO (cfr. art. 183 CO; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1996, § 90 n. 2822, p. 192). In particolare l'assunzione del debito da parte dell'acquirente del fondo viene notificata al creditore dall'ufficiale del registro (art. 834 cpv. 1 CC) e si ritiene accettata l'assunzione se il creditore entro un anno non dichiara al primo debitore di tenerlo ancora obbligato (art. 832 cpv. 2 CC).
Nel caso specifico l'ultimo paragrafo del punto 3. del rogito di compravendita 22 luglio 1996 (doc. C) è chiaro nel suo tenore e non lascia spazio a interpretazioni, che comunque sono precluse al giudice in procedura sommaria. Il fatto che il documento sia stato redatto e sottoscritto da avvocati rende inverosimile l'asserzione che la volontà delle parti (__________e __________) non fosse quella che traspare dal tenore letterale. Singolare appare invece che l'assunzione sia stata pattuita con __________ che sulla base degli atti di causa, sembra non essere debitrice nei confronti di __________ in relazione all'importo garantito da ipoteca legale. A norma dell'art. 834 CC l'ufficiale del registro di Locarno ha comunque comunicato l'assunzione di debito all'escutente(doc. D), che l'ha accettata (cfr. doc. 6). Agli atti non vi sono quindi elementi sufficienti a rendere verosimile che il contratto tra assuntore e creditore non si sia perfezionato nei termini che il principio dell'affidamento impone. Si deve quindi concludere per un'assunzione esterna di debito ex art. 176 CO.
Il debito assunto viene individuato, sia sul rogito che nella procura (doc. B e C), quale "debito garantito da ipoteca legale di fr. 20'574.-- nei confronti del signor __________ ". Ora, da questa formulazione è evincibile chiaramente un riconoscimento di debito per l'importo indicato oltre ad interessi così come all'iscrizione di ipoteca legale. Ne discende la conferma della sentenza impugnata, l'appellante non avendo apportato una valida eccezione atta ad infirmarla.
L’appello 19 giugno 1997 di __________, ora __________, va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 176 ss. CO, 832 ss. CC,
pronuncia
1 L’appello 19 giugno 1997 __________ __________, ora __________, è respinto.
2 La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico__________ __________ rifonderà a __________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.
3 Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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