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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.79
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00079
Lugano 28 luglio 1998 FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 marzo 1997 da
contro
rappr. da __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 febbraio/5 marzo 1997 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 16 maggio 1997 ha così deciso:
“1. E' rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di Bellinzona limitatamente alla somma di fr. 15'765.25 oltre interessi e spese.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che, con atto 2 giugno 1997, ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza per fr. 19'868.40, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 27 febbraio/5 marzo 1997 dell'UEF di __________ ha escusso __________ (in seguito __________) per l'incasso di fr. 39'786.40 oltre interessi all'8% dal 29 gennaio 1997, indicando quale titolo di credito "valore avuto in merce". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su numerosi bollettini di consegna sottoscritti da __________ e sulle relative fatture.
C. All'udienza di contraddittorio 23 aprile 1997 __________ ha ridotto la propria pretesa a fr. 19'868.40 oltre interessi e spese a seguito del versamento di acconti da parte del debitore. __________ si è opposta alla richiesta di controparte affermando che nella stesura delle fatture non si sarebbe tenuto conto degli accordi circa le varie percentuali di sconto da applicare. L'escussa ha chiesto poi del tempo per controllare tutte le fatture.
D. Nello scritto 9 maggio 1997 indirizzato alla Pretura, __________ ha effettuato il controllo e la correzione di tutte le fatture sulla base dei presunti accordi intercorsi tra le parti. Il risultato sarebbe uno scoperto di soli fr. 15'765.25. La società ha pure allegato copia delle condizioni praticate da __________ e di tutte le fatture ricevute.
E. Con sentenza 16/26 maggio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 15'765.25 oltre interessi e spese. Ha rilevato dal conteggio presentato dall'escussa dopo l'udienza un riconoscimento di debito limitato alla somma indicata.
F. Contro la decisione del Segretario assessore si è tempestivamente aggravata __________ contestando il solo parziale rigetto dell'opposizione. Il giudice di prime cure si sarebbe determinato basandosi su documentazione prodotta successivamente all'udienza. Egli avrebbe invece dovuto considerare unicamente i doc. prodotti tempestivamente dalla parte istante e, di conseguenza, rigettare in toto l'opposizione.
Considerato
in diritto
In concreto lo scritto datato 9 maggio 1997 di __________ e la documentazione allegata sono perenti e devono essere considerati come non prodotti. In questo senso si è determinato in modo errato il Segretario assessore che vi ha basato la propria argomentazione.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
Un bollettino di consegna sottoscritto dal compratore rappresenta un riconoscimento di debito se sullo stesso figura quantità e genere di merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario (cfr. Rep 1959 398 ss.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n. 3).
Nel caso specifico risultano agli atti numerosi bollettini di consegna, tutti sottoscritti da __________ e corredati delle relative fatture (doc. B). I bollettini n. __________ __________ e __________, così come tutti quelli indicati nelle fatture n. __________e __________non recano però il prezzo della merce fornita. Essi non sono quindi atti a giustificare il rigetto dell'opposizione. Nemmeno gli interessi di mora all'8% sono coperti da riconoscimento, non risultano infatti nelle tavole processuali né un accordo in tal senso né la prova del tasso di sconto bancario ex art. 104 cpv. 3 CO. Per questi motivi, tenuto conto dei pagamenti parziali che l'appellante ha ammesso di aver ricevuto, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione per una somma superiore a quella effettivamente coperta da riconoscimento di debito.
L’appello 2 giugno 1997 di __________ va di conseguenza respinto. La sentenza di primo grado non può ad ogni modo essere riformata a scapito dell'appellante, vi osta il divieto della reformatio in peius (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 334 e riferimenti ivi citati).
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF,
pronuncia
L’appello 2 giugno 1997 di ____________________è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ Non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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