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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.77
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00077
Lugano 18 settembre 1998 /FA/fp/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 febbraio 1997 da
__________ (rappr. dal tutore dott. __________ patr. dallo studio legale avv. __________
contro
__________ patr. dallo studio legale __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/13 febbraio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Lugano con sentenza 22 maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per fr. 368'086.70 oltre interessi al 5% dal 31.12.1996 su fr. 340'199.60.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 maggio 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 30 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 2/3 giugno 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 10/13 febbraio 1997 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 352'666.25 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 1996 e fr. 27'887.10, indicando quale titolo di credito "1) sentenza di divorzio del 12 ottobre 1967 Inc. n. 11'088 della Pretura della Giuridizione di Lugano-Città 2) interessi scaduti". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla citata sentenza di divorzio (doc. D). La stessa prevede l'obbligo per l'escusso di versare all'escutente alimenti per fr. 4'000.-- mensili, indicizzati nel momento in cui l'indice base (fine aprile 1967) fosse aumentato di 10 punti. La differenza tra il totale degli alimenti indicizzati dovuti (fr. 679'349.60) e quelli effettivamente versati (fr. 339'150.--) nel periodo gennaio 1992 - dicembre 1996 ammonterebbe a fr. 340'199.60 più interessi al 5% dal 31 dicembre 1996 oltre a fr. 27'887.10 di interessi scaduti. __________ ha quindi postulato il rigetto dell'opposizione limitatamente a questa somma.
C. All'udienza di contraddittorio __________ ha contestato l'esistenza di un valido titolo di rigetto, ritenuto che la sentenza sarebbe stata prodotta in fotocopia e priva dell'attestazione di crescita in giudicato. Ad ogni modo il debito sarebbe completamente estinto visto che le parti si sarebbero accordate circa una diminuzione dell'importo mensile, prima a fr. 7'000.-- e poi a fr. 5'950.--. Ciò sarebbe comprovato dalle dichiarazioni dei signori __________ i e __________ Persino il tutore dell'escutente, __________, avrebbe ammesso in una lettera (cfr. doc. 4) e nei vari rendiconti alla delegazione tutoria di Lugano che non esistevano crediti nei confronti di __________ (cfr. doc. 5-9). Giuridicamente è del tutto legittimo per due ex-coniugi modificare i rapporti patrimoniali, senza dover rispettare alcuna forma. La lettera e i resoconti del tutore rappresenterebbero un cosiddetto riconoscimento di debito negativo.
L'escutente, vista l'eccezione di controparte, ha ottenuto dalla Pretura l'immediata apposizione del timbro di crescita in giudicato. Ha pure contestato l'esistenza di un accordo circa la diminuzione degli alimenti.
D. Con sentenza 22 maggio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto l'istanza argomentando che la documentazione prodotta dall'escusso non è sufficiente per provare (strikter Beweis) l'avvenuta estinzione a seguito di accordo tra le parti.
E. Contro la sentenza del Segretario assessore si è tempestivamente aggravato __________ riconfermandosi, in sostanza, nelle argomentazioni di prima sede. L'esigenza di uno strikter Beweis sarebbe data unicamente in caso di estinzione per compensazione. Nel caso concreto basterebbe una prova documentale semplice ex art. 81 LEF.
F. Con osservazioni 30 giugno 1997 __________ ha ribadito la propria posizione. Le dichiarazioni di __________ e __________ indicano solamente quanto veniva effettivamente versato all'escutente, nulla però possono apportare in merito a presunti accordi intercorsi tra le parti. Quanto sostenuto da __________ non corrisponderebbe al vero, la citata diminuzione concerneva unicamente gli stipendi e non gli alimenti oggetto di questa vertenza. Da ultimo la richiesta prova documentale non sarebbe data.
Considerato
in diritto
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
Nel caso specifico la sentenza 12 ottobre 1967 (doc. D), prodotta in fotocopia, costituisce un chiaro titolo di rigetto definitivo. Essa è munita di timbro di crescita in giudicato che attesta, oltre all'esecutività del pronunciato, la conformità della copia all'originale. La somma richiesta, nemmeno contestata, risulta conforme a quanto stabilito nella sentenza.
"Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto" (art. cpv. 1 LEF).
Tra i motivi di estinzione rientra pure la rinuncia del creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I vol., Zurigo 1997, n.6 ad art. 81 LEF).
Una modifica, concordata tra le parti, degli effetti accessori del divorzio è unanimemente ammessa senza l'omologazione da parte del giudice. Ciò a condizione che la modifica concerna unicamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Se l'accordo si riferisce ad una diminuzione degli alimenti, la pretesa alimentare stabilita in sentenza si ritiene estinta per quell'importo (cfr. DTF 107 II 12; SJZ 1975 p. 165).
Le dichiarazioni scritte di testimoni non sono documenti ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF, esse sostituiscono in pratica delle audizioni testimoniali, non ammesse in procedura sommaria (cfr. art. 20 cpv. 3 LALEF), e non sono atte a provare i fatti ivi enunciati (cfr. BlSchK 1991 p.36). La ratio della norma è quella di pretendere una prova chiara e inconfutabile, non soggetta a interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III 110, cons. 4), che non è data da siffatte dichiarazioni.
In concreto non possono quindi essere considerate le dichiarazioni di cui ai doc. 1, 2 e 3 in merito all'asserita rinuncia di una quota degli alimenti da parte della beneficiaria o del suo rappresentante.
Ora, nelle tavole processuali non è documentata in modo diretto l'esistenza di un accordo circa la pretesa riduzione degli alimenti. Vi sono per la verità degli indizi che possono far presumere tale eventualità. Non risulta però mai che l'escutente o il suo tutore abbiano rinunciato esplicitamente a una parte del contributo dovuto. Le contraddizioni innegabili nel comportamento del tutore potrebbero essere ricondotte a una sua negligenza nell'allestimento dei rapporti, rilevanti nell'ambito del diritto sulla tutela ma non determinanti circa le pretese patrimoniali del pupillo nei confronti di terzi. Il grado di prova preteso dall'art. 81 cpv. 1 LEF non può quindi essere considerato raggiunto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 81 LEF,
pronuncia
L’appello 30 maggio 1997 __________ s, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 525.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________, Fr. 1'500.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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