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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.76
Data decisione, Autorità: 09.04.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00076
Lugano 9 aprile 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 marzo1997 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/16 dicembre 1992 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva per Fr. 390’615.655 oltre interessi al 4.75% dal 20.12. 1993 e Fr. 1’620’418.35 oltre interessi al 7.5625% dal 27.7.1991.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 27 maggio 1997 ha postulato la resizione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 24 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 28 maggio 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile,
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________del 14/16 dicembre 1992 dell’UE di Lugano la __________. (in seguito: __________ ha escusso la . (in seguito__________per l’incasso di fr.2’266’855.60 oltre interessi sulla base LIBOR 3 mesi + 1.5% dal 27.07.91, indicando quale titolo di credito: “provvigioni dovute sugli incassi della debitrice relativi ai contratti “ ” (Fr. 2’266’855.60 pari a US$ 1’547’870.-- al cambio del 21.11.92.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un lodo arbitrale 14 marzo 1997 (G), emesso da un Tribunale arbitrale con sede a Ginevra, con cui la __________ è stata condannata a pagare alla __________ l’importo di Fr. 390’615.655 (= US$ 269’390.10 al cambio del 25.3.1997 di Fr. 1.45) oltre interessi al 4.75% dal 20.12.1993 e Fr. 1’620’418.35 (= US$ 1’117’529.90 al cambio del 25.3.1997 di Fr. 1.45) oltre interessi al 7.5625% dal 27.7.1991.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto l’inesecutività del lodo arbitrale essendo lo stesso stato impugnato con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale e dovendo quest’ultimo il quale deve decidere in merito alla domanda di concessione dell’effetto sospensivo. Inoltre il lodo non sarebbe esecutivo in quanto non è ancora stata eseguita la procedura di exequatur prevista dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 agli art. 192-194 LDIP.
D. Con sentenza 16 maggio 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che il lodo arbitrale emesso il 14 marzo 1997 nel Canton Ginevra, conformemente alle leggi vigenti in detto Cantone, non soggiace alla convenzione di New York e non necessita di procedura di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività ad opera del giudice cantonale. In prima sede il lodo arbitrale è stato ritenuto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, trattandosi di un lodo definitivo ed esecutivo davanti ai tribunali di Ginevra, essendo stato regolarmente notificato per lettera raccomandata alle parti il 20 marzo 1997 e l’effetto sospensivo richiesto da __________ con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale il 5 maggio 1997 non essendo ancora stato deciso. Inoltre risulta adempiuta la condizione dell’indipendenza del tribunale arbitrale, gli arbitri essendo stati designati da ognuna delle parti in conformità all’art. 179 LDIP. Il Pretore ha respinto la domanda di sospensione della procedura ex art. 107 CPC in attesa della decisione del Tribunale federale in merito all’effetto sospensivo, non essendo tale norma applicabile nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, visti i brevi tempi previsti dall’art. 84 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 24 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
b) La decisione del Tribunale federale 27 giugno 1997 concernente la non concessione dell’effetto sospensivo al ricorso di diritto pubblico presentato dall’appellante contro il lodo arbitrale 14 marzo 1997, prodotta dalla __________ il 3 luglio 1997, così come la decisione 12 settembre 1997 del Tribunale federale, con cui è stato respinto il ricorso di diritto pubblico, prodotta sempre dalla __________ il 22 settembre 1997, vanno estromesse dall’incarto, in sede di appello essendo esclusa ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC la facoltà di produrre nuovi documenti.
a) Un lodo arbitrale svizzero costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF. Se si tratta di una vertenza internazionale (art. 176 LDIP), per l’attestazione di esecutività è applicabile l’art. 193 LDIP (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 19 n. 38 p. 123).
b) Ex art. 194 LDIP il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.
Quale lodo arbitrale estero nel senso dell’art. 194 LDIP vale ogni lodo arbitrale emanato da un tribunale arbitrale con sede all’estero, indipendentemente dalla nazionalità delle parti e dal diritto applicabile (Patocchi/Jermini in Commentario basilese, n. 12 ad art. 194 LDIP).
Ex art. 192 cpv. 2 LDIP se le parti hanno escluso completamente l’impugnabilità di una decisione e questa deve essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la Convenzione di New York.
In casu, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non sono dati i presupposti per l’applicazione della Convenzione di New York. Infatti la sede del tribunale arbitrale non era all’estero, bensì in Svizzera, a Ginevra. Inoltre non risulta che le parti abbiano escluso la facoltà d’impugnare il lodo arbitrale che, come rilevato dall’appellante, il 5 maggio 1997 è stato impugnato con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
c) Ex art. 190 cpv. 1 LDIP notificato che sia, il lodo è definitivo.
Con la notifica subentra la crescita in giudicato e l’esecutività del lodo. Contro il lodo arbitrale emesso e pertanto definitivo, vi sono le possibilità d’impugnazione previste all’art. 190 cpv. 2 LDIP, riservata, come si è visto al precedente considerando, una valida rinuncia ex art. 192 LDIP che impone una verifica allo stadio dell’exequatur per le sentenze che devono essere eseguite in Svizzera .Se la decisione non è stata impugnata, diventa definitiva con la decorrenza del termine d’impugnazione. Se invece il lodo viene impugnato tempestivamente, ciò non limita di per sè la sua esecutività. Infatti un eventuale ricorso contro un lodo arbitrale non ha effetto sospensivo. Ne risulta che il lodo è esecutivo senza che sia necessario attendere la decorrenza del termine di ricorso e che lo stesso vale anche se è stato presentato ricorso. Pertanto può essere chiesta l’esecuzione immediata del lodo in Svizzera, ad esclusione del caso in cui l’autorità di ricorso ha concesso espressamente effetto sospensivo (Berti/Schnyder in Commentario basilese, n. 8 ad art. 190 LDIP; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage, n. 2 ad art. 190 LDIP; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi Fédérale du 18 décembre 1987 n. 1 ad art. 190 LDIP).
d) In casu la __________ ha chiesto con istanza 27 marzo 1997 il rigetto dell’opposizione fondando la sua pretesa su un lodo arbitrale emesso il 14 marzo 1997. All’udienza di contraddittorio 6 maggio 1997 la __________ ha rilevato che il lodo arbitrale era stato impugnato con ricorso di diritto pubblico 5 maggio 1997 al Tribunale federale e che era stato chiesto l’effetto sospensivo. In sede pretorile non è tuttavia stata prodotta alcuna decisione del Tribunale federale in merito alla sua concessione. La prima giudice ha pertanto correttamente ritenuto ex art. 190 cpv. 1 LDIP il lodo arbitrale definitivo ed esecutivo con l’avvenuta, incontestata, notifica alle parti.
e) Come già rilevato al considerando 2.b), al lodo arbitrale in esame non è applicabile la Convenzione di New York, per cui non occorreva eseguire la procedura di riconoscimento e di esecuzione secondo le formalità previste dalla predetta convenzione.
f) Ex art.193 cpv. 1 LDIP ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il tribunale svizzero del luogo di sede del tribunale arbitrale.
Le parti hanno la facoltà, ma non l’obbligo di depositare la sentenza. Contrariamente all’art. 35 CIA il tribunale arbitrale non è tenuto a depositare la sentenza presso l’autorità giudiziaria della sede del tribunale arbitrale. Tale deposito non ha alcuna incidenza sulla validità o sulla forza esecutiva della decisione.
Secondo il cpv. 2 dell’art. 193 LDIP ad istanza di una parte, il tribunale attesta l’esecutività. Questa attestazione, che ha solo portata declaratoria, non conferisce alcun carattere esecutivo alla decisione, ma attesta unicamente che secondo il diritto svizzero la sentenza è esecutiva.
Ex art. 193 cpv. 3 LDIP ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della LDIP; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale. Questa attestazione non incide sul carattere esecutivo della decisione. Essa si riferisce solamente alla sua conformità con la LDIP (Berti in Commentario basilese, n. 7 e 19 ad art. 193; Bernard Dutoit, op. cit., n. 1-3 ad art. 193 LDIP; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit. n. 2 ad art. 193 LDIP).
In casu nessuna delle parti ha proceduto al deposito del lodo arbitrale e nemmeno ne ha chiesto l’attestazione d’esecutività. Ex art. 190 LDIP il lodo arbitrale doc. G è tuttavia divenuto definitivo e quindi esecutivo già con la sua emanazione, per cui costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF.
La sentenza pretorile va pertanto confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF e 190 cpv. 1 LDIP
pronuncia
L’appello 27 maggio 1997 __________ __________ __________), è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________., la quale rifonderà alla ____________________. Fr. 5’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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