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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.73
Data decisione, Autorità: 17.10.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00073
Lugano 17 ottobre 1997 /FC/b/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 7 aprile 1997 da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano ha decretato il 20 maggio 1997:
“1. È pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì 20 maggio 1997 alle ore 14.00;
sentenza dedotta in appello il 22 maggio 1997 da __________ che ha chiesto l'annullamento della dichiarazione di fallimento, protestate spese e indennità;
richiamato il decreto presidenziale 27 maggio 1997 di concessione dell'effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Nell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, promossa da __________, il 14 gennaio 1997 è stata notificata all'escussa __________ comminatoria di fallimento.
B. Con istanza 7 aprile 1997 __________ ha chiesto il fallimento della __________
All'udienza per il contraddittorio del 30 aprile 1997 la convenuta non è comparsa.
C. Il 20 maggio 1997 la Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento della __________
D. Con tempestivo appello 22/23 maggio 1997 la __________ ha chiesto l'annullamento della declaratoria di decozione, protestate spese e indennità.
Per l'appellante la dichiarazione di fallimento è stata resa in violazione dell'art. 43 LEF, atteso che il credito vantato dalla precettante è per contributi LPP e pertanto, trattandosi di pretese fondate sul diritto pubblico, si può procedere solo in via di pignoramento.
Considerato
in diritto: 1. Per l'art. 171 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento nei casi previsti dagli art. 172 a 173a LEF.
Ex art. 172 n.1 LEF la domanda di fallimento va respinta quando la comminatoria di fallimento sia stata annullata dall'autorità di vigilanza.
L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari (art. 43 n.1 LEF).
a) La pretesa del __________, fondata sulla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 25 giugno 1982 (LPP, in: RS 831.40), è in tutta evidenza di diritto pubblico (GAAC 1988, p.26-27).
b) Resta da esaminare se il __________ sia un istituto di diritto pubblico.
Nessuno ha però affermato una tesi del genere; anzi, il primo giudice non ha nemmeno considerato siffatta evenienza e ben poteva, atteso che sedes materiae per una disputa in tal senso sarebbe dovuta essere la procedura di ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza ex art. 17 LEF per censurare la comminatoria di fallimento emessa dall'Ufficio d'esecuzione di Lugano il 20 novembre 1996 e notificata all'escussa il 14 gennaio 1997 e che __________ a giusta ragione non ha formulato un gravame votato d'acchito all'insuccesso.
Per l'art. 48 cpv.2 LPP gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa oppure essere istituzioni di diritto pubblico.
Il __________ appartiene alla prima categoria di soggetti e non può in alcun caso essere equiparato a un ente di diritto pubblico, ritenuto altresì che la norma dell'art. 43 n.1 LEF deroga al sistema legale - in particolare all'art. 39 cpv.1 n.8 LEF
c) Ne consegue che l'escussa è nel caso di specie soggetta all'esecuzione in via di fallimento.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 61 cpv.1 OTLEF).
Va ricordato che alla pronuncia del fallimento non si giunge d'improvviso: in casu il PE che ha dato avvio alla procedura esecutiva risale al 3 maggio 1996 ed è stato notificato all'escussa il 14 giugno 1996; il 20 novembre 1996 è stata emessa la comminatoria di fallimento, notificata a __________ il 14 gennaio 1997; a seguito di istanza di fallimento presentata il 7 aprile 1997, le parti sono state convocate per l'udienza del 30 aprile 1997 e la dichiarazione di fallimento è del 20 maggio 1997.
La fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della revoca del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell'ipotesi in cui la fallita provi che tutti i debiti sono stati estinti, o produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni, oppure quando sia intervenuto un concordato (art. 195 cpv.1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio.
Richiamati gli art. 43 n.1, 171, 172 n.1 e 174 LEF; 48 cpv.2 LPP
pronuncia: 1. L'appello 22 maggio 1997 __________ __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento ____________________, a far tempo da
La tassa di giustizia in Fr. 120.--, già anticipata dalla fallita, resta a suo carico.
E' ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. di questo dispositivo sul FUC e sul FUSC.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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