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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2005.99
Data decisione, Autorità: 23.11.2005, CEF
Titolo: Appello contro la dichiarazione di fallimento.
Incarto n. 14.2005.99
Lugano 23 novembre 2005 B/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 21 giugno 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, con sentenza 9 settembre 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo
da venerdì 9 settembre 2005 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis”;
sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con
atto 30 settembre 2005 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 5 ottobre 2005 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1” ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 4'174.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio di mercoledì 31 agosto 2005 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 9 settembre 2005 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 9 settembre 2005 alle ore 14.00.
D. Con atto 30 settembre 2005 la AP 1 ha asserito di essere alla ricerca di un mercato per lo smaltimento di copertoni.
Considerato
In diritto:
L’appellante non ha fatto valere alcun fatto nuovo verificatosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere applicato.
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’appellante non ha prodotto alcun documento a comprova dell’avvenuta estinzione del debito che ha portato alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 1 LEF) e nemmeno ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF). Quest’ultima d’altro canto non ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 3 LEF). La debitrice non ha inoltre né allegato né reso verosimile la sua solvibilità, per cui nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF può essere applicato, non essendone ossequiati i presupporti.
AP 1 va quindi confermato.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata
presentato osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 30 settembre 2005 della AP 1, __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1AP 1, __________, a far tempo da
martedì 29 novembre 2005 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1. Non si assegnano indennità.
Intimazione a:
– RA 1__________;
– AO 1, __________
– Ufficio __________
– Ufficio dei registri __________;
Comunicazione alla Pretura __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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