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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.92
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, PRPEN
Titolo:
Commutazione della multa in arresto
Incarto
n.
30.2005.92
01.236.03.00008.604
Bellinzona
31
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
2 marzo 2005 n° 01.236.03.00008.604 emessa dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
considerato che con decisione
01.236.03.00008.604 del 2 marzo 2005 l’Ufficio esazione e condoni, in
applicazione dei combinati art. 28 cpv. 1 LPContr e 1 del Regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, ha commutato in arresto la seguente multa
inflitta dalla Sezione del lavoro:
n. 2003-08-604 del 8 maggio 2003 di fr. 500.- in 16 giorni di arresto;
che con atto 7 marzo RI 1 ha
ricorso contro questa decisione sostenendo in particolare che la multa di fr.
500.- le è stata ingiustamente inflitta in quanto non avrebbe mai commesso
l’infrazione rimproveratagli;
che la competenza di questo
giudice è data dall’art. 28 cpv. 3 LPContr;
che la decisione di multa è
irrefutabilmente cresciuta in giudicato non essendo stata tempestivamente
contestata;
che, poiché l’incasso della
multa si è rivelato impossibile (il cursore dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti ha rilasciato un attestato carenza di beni per complessivi fr.
703.50.-), in data 20 giugno 2004 è stata a giusto titolo avviata la procedura
di commutazione;
che, conformemente all’art. 4 LPContr,
la ricorrente avrebbe dovuto far valere le censure ora sollevate contro la
decisione di multa senza attendere che questa crescesse in giudicato;
che l’insorgente non ha fatto
valere alcuna censura concernente la procedura di commutazione delle multa in
arresto;
che il presente ricorso è
pertanto privo di fondamento;
che vista la particolarità
della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di giustizia
e spese;
per questi
motivi, visti gli art. 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
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Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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