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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.69
Data decisione, Autorità:
11.05.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00069
Lugano
11 maggio 1998/ FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 dicembre
1996 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 23 settembre /21 novembre 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 6
maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no.
__________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via
provvisoria per fr. 2'441'274.-- oltre interessi al 3,5% dal 1.12.1995 e per
fr. 25'429.95 oltre a fr. 410.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 1'520.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.-- di
indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 maggio 1997 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 12 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con
scritto 30 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato
che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura
divenuta priva di oggetto;
ritenuto
che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di
oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le
parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato
che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili si giustifica di non
assegnare indennità e di caricare le spese all'appellante;
pronuncia
-
L’appello
20 maggio 1997 di ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto
ritiro.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo
carico, non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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