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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.67
Data decisione, Autorità: 24.06.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00067
Lugano 24 giugno 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 marzo 1997 da
__________ rappr. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 18/20 marzo 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 aprile 1997 ha così deciso:
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
La tassa di giustizia in Fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 380.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 9 maggio 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto che con ordinananza presidenziale 13 maggio 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 18/20 marzo 1997 dell’UE di Lugano lo __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 26’723.-- oltre interessi al 5% dal 4 marzo 1994, indicando quale titolo di credito. “Tassazione imposta maggior valore immobiliare 507 93 2269.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una decisione della Divisione delle contribuzioni 18 dicembre 1985 (doc. B), una decisione della Camera di diritto Tributario del Tribunale di appello 10 maggio 1996 (doc.C) e la notifica di tassazione n. 507 93 02269 della Divisione delle contribuzioni emessa il 27 novembre 1996 (doc. D), inviata all’alienante __________ e agli acquirenti __________ __________ e __________, con cui l’imposta sul maggior valore immobliare è stata fissata in Fr. 26’723.--.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che pur essendo prevista una solidarietà fra acquirente e venditore per il pagamento dell’IMVI,debitore principale è il venditore, mentre l’acquirente è obbligato solo sussidiariamente, nel caso che lo Stato constati l’impossibilità di ottenere il pagamento dell’imposta dal venditore.
D. Con sentenza 25 aprile 1997 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che l’art. 4 cpv. 5 LIMVI prevede espressamente, accanto alla responsabilità del venditore anche quella solidale dell’acquirente per il pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare, nel senso di una solidarietà solidale e non sussidiaria di entrambe le parti contraenti nei confronti dello Stato. Ex art. 143 e ss. CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi l’importo dovuto. L’eccezione dell’escusso è stata pertanto respinta, nononstante l’istanza di condono inoltrata dal venditore.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo la sua solidarietà sussidiaria.
Considerato
in diritto:
a) Secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Ex art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Ex art. 38 LIMVI le notifiche di tassazione o le decisioni di multa, emesse in applicazione della stessa legge e cresciute in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
c) Ex art. 4 cpv. 5 LIMVI alienante e acquirente sono sempre obbligati solidalmente verso lo __________, al quale non possono essere opposti i rapporti di ripartizione interna, né di carattere legale, nè di natura convenzionale.
d) Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la predetta norma non prevede quale debitore principale il venditore e l’acquirente quale debitore solidale sussidiario, bensì pone sia il venditore che l’acquirente sullo stesso piano nei confronti dello Stato, il quale può pretendere il pagamento dell’importo dovuto a sua scelta sia dal venditore che dall’acquirente. La documentazione prodotta dal creditore costituisce pertanto nei confronti dell’appellante valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF e 4 cpv. 5 LIMVI
pronuncia
L’appello 9 maggio 1997 di __________ o, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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