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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.66
Data decisione, Autorità: 24.06.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00066
Lugano 24 giugno 1997/B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 8 aprile 1997 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 maggio 1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da lunedì 12 maggio 1997 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 14 maggio 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 16 maggio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 8 aprile 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 582.40.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 30 aprile 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 13 maggio 1997 della creditrice con la quale essa conferma il pagamento totale dell’esecuzione avvenuto il 2 maggio 1997 (doc. A).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 12 maggio 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00321, nei confronti della ____________________è annullata.
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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