AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.65
Data decisione, Autorità: 10.07.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00065
Lugano 10 luglio 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 febbraio 1997 da
(patr. dall'avv.
contro
(patr. dall'avv.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/24 gennaio 1997 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 25 aprile 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 5 maggio 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 6 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto del vicepresidente 12 maggio 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 22/24 gennaio 1997 dell'UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 45'325.-- oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 1994, indicando quale titolo di credito "bollettino di consegna 13 giugno 1995". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. All'udienza di contraddittorio 18 marzo 1997 la convenuta ha contestato la qualità di riconoscimento di debito del doc. B che sarebbe una semplice bolla di accompagnamento. Il valore della merce ivi indicato non deve necessariamente corrispondere al prezzo pattuito. Sarebbe poi stato un operaio o una segretaria a sottoscrivere la bolla, essi non erano però legittimati a vincolare la società. Ad ogni modo la firma non è di una delle tre persone autorizzate, secondo il registro di commercio, a rappresentare la __________. La merce sarebbe poi stata difettosa, ciò sarebbe reso verosimile dallo scritto 18 gennaio 1996 (doc. 6) di controparte che si dichiarava disposta a riprendersi l'oggetto fornito. Da ultimo il tasso di cambio non sarebbe corretto.
L'escutente ha indicato che l'importo indicato nella bolla costituiva la somma residua ancora scoperta ed ha preso atto del versamento di Lit. 14'000'000.-- che va dedotto dall'importo preteso. Il doc. 6 poi non è nemmeno sottoscritto, ragione per cui non avrebbe alcuna valenza probatoria.
C. Con sentenza 25 aprile 1997 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto l'istanza argomentando che le pattuizioni contenute nello scritto 18 gennaio 1996 appaiono tali da infirmare il preteso riconoscimento di debito. Nemmeno l'eccezione relativa all'impossibilità per il firmatario della bolla di vincolare la società appare sprovvista di fondamento.
D. Contro la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata l'escutente chiedendo l'accoglimento dell'istanza. Il doc. B rappresenterebbe un chiaro riconoscimento di debito. Il pagamento di un acconto di Lit. 14'000'000.-- rafforzerebbe poi la validità del titolo di rigetto. Lo scritto 18 gennaio 1996 (doc. 6), nemmeno sottoscritto, non renderebbe verosimile il raggiungimento di un accordo. Nemmeno l'esistenza di eventuali pretese da difetti sarebbe verosimile: in nessun modo risulta dagli atti una tempestiva notifica.
E. Con osservazioni 6 giugno 1997 __________ ha postulato la reiezione dell'appello protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto: 1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure all'udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 340 e riferimenti citati; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §5 n. 2 e 16, vedi però n. 17). Il riconoscimento da parte di una persona morale deve essere firmato dalle persone fisiche legittimate a rappresentarla al momento della sottoscrizione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 5 n. 10).
In concreto __________ non nega l'avvenuta consegna della merce ma ritiene che l'operaio o la segretaria che hanno sottoscritto il doc. B non era legittimato a riconoscere il prezzo pattuito. In effetti risulta che la firma sul presunto riconoscimento di debito non appartiene a una delle tre persone abilitate secondo il registro di commercio a vincolare la società (cfr. doc. 1, 2, 3 e 7) e nemmeno ciò viene preteso da __________. Non vi è poi agli atti una prova documentale di un rapporto di rappresentanza. La bolla di accompagnamento non costituisce quindi un valido riconoscimento di debito di __________. Diviene a questo punto inutile considerare le ulteriori eccezioni formulate dall'escussa.
L’appello 5 maggio 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 82 LEF
pronuncia: 1. L’appello 5 maggio 1997 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 400.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 50.-- a titolo di indennità.
Intimazione:
– __________.
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster