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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.58
Data decisione, Autorità: 10.08.1999, CEF
Incarto n. 14.97.00058
Lugano 10 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 1997 da
(patr. dall’avv.
contro
(patr. dall’avv.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5 febbraio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 aprile 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 30 aprile 1997 ha chiesto la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 4 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
con decisione 1. luglio 1997 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento della __________
il 4 febbraio 1999 l’Ufficio fallimenti di Lugano ha comunicato che il fallimento della __________ è in fase di liquidazione e che la __________ ha insinuato un credito di fr. 160’000.–;
rilevato che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (Heiner Wohlfart, in Kommentar zum SchkG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 11 ad art. 206 LEF);
considerato come in seguito alla chiusura del fallimento, la ragione sociale __________ è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio (FUSC 6 agosto1999 p. 5349);
considerato come la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare ulteriori spese e non si assegnano indennità;
pronuncia: 1. L’appello 30 aprile 1997 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
Non si prelevano ulteriori spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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