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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.105
Data decisione, Autorità:
21.12.2005, PRPEN
Titolo:
Impiego durante la guida di un telefono senza il dispositivo mani libere
Incarto
n.
30.2005.105
7151/403
Bellinzona
21
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28
marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 7151/403 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
-
La Sezione della
circolazione con decisione dell’11 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per
aver circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un
telefono senza il dispositivo “mani libere”.
-
Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in
particolare che alla guida del veicolo all’orario della contravvenzione c’era
sua moglie __________
- Di conseguenza alla luce
delle dichiarazioni del ricorrente - peraltro comprovate da alcune
dichiarazioni scritte di terze persone - il ricorso deve essere accolto, senza
ulterioremente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della
sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura nei confronti dell’autrice
dell’infrazione.
per questi motivi visti gli artt. 31 cpv. 1 e 90 cifra
1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza è
annullata la decisione n° 7151/403 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione
della Circolazione.
-
Non si prelevano né
tasse, né spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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