AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2005.53
Data decisione, Autorità: 10.08.2005, PRPEN
Titolo: Parcheggio in modo ingombrante e di ostacolo alla circolazione
Incarto n. 30.2005.53 3677/403
Bellinzona 10 agosto 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 9 febbraio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 3677/403 del 4 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 4 febbraio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo __________ in modo ingombrante, ostacolando la circolazione.
Fatti accertati il 7 novembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 e 19 cpv. 2 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di essere affetto da una malattia che gli impone di fermarsi repentinamente per espletare i suoi bisogni fisiologici e di aver difficoltà a pagare la multa in quanto al beneficio dell’assistenza.
C. La sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 37 cpv. 2 prima frase LCStr è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Tuttavia non si vede il motivo per il quale l’insorgente non si sia potuto fermare nei posteggi pubblici riservati agli utenti delle FFS che sono situati poche decine di metri prima (!) del luogo dove ha lasciato la sua vettura, ritenuto oltretutto che gli stessi - fatto questo non contestato - sono di facile accesso (cfr. rapporto di contro-osservazioni della polizia cantonale del 18 novembre 2004, pag. 2).
Di certo, alla luce delle considerazioni espresse, la versione fornita in un primo tempo alla polizia di __________ secondo cui “non ho purtroppo fatto in tempo a trovare un parcheggio” (cfr. osservazioni del 7 novembre 2004) non può essere ritenuta credibile.
È evidente che nel lasso di tempo durante il quale ha arrestato la propria vettura in mezzo al campo stradale, è andato al chiosco e infine ha chiesto le chiavi della toilette dell’attigua stazione ferroviaria per poi recarvisi, sarebbe potuto arrivare a casa.
In ogni caso il ricorrente non ha nemmeno provveduto a spostare il suo veicolo dalla carreggiata tosto che ha espletato i suoi bisogni fisiologici, tanto è vero che secondo gli stessi agenti di polizia “da parte nostra, raggiunto il veicolo, si osservava all’interno del negozietto Kiosk notando una persona intenta a dialogare con l’edicolante. Dopo avere atteso qualche istante fermi al retro della __________ in posizione visibile ad entrambe le persone nell’edicola, senza ottenere riscontro da parte loro, si scendeva dal veicolo [...] (cfr. ibidem).
Per quanto attiene all’asserita situazione economica, peraltro per nulla documentata, si rileva come – se la stessa fosse comprovata – il ricorrente avrebbe comunque la possibilità di chiedere per tempo una rateazione dell’importo della contravvenzione, così come degli oneri del presente giudizio, all’autorità competente.
Per questi motivi visti gli art. 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 e 19 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 3677/403 del 4 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.
La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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