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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.53
Data decisione, Autorità: 28.07.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00053
Lugano 28 luglio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall'istanza presentata il 23 maggio 1996 da
contro
rappr. dall'avv. dott. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano ha decretato il 7 aprile 1997:
È pronunciato il fallimento della ____________________, a far tempo da lunedì 7 aprile 1997 alle ore 14.00;
La tassa di giustizia di Fr. 80.--, già anticipata, e le spese, pure già anticipate dall'istante nella misura di un acconto di Fr. 920.--, sono a carico della massa fallimentare.
sentenza dedotta in appello il 18 aprile 1997 __________ che ha chiesto:
l'annullamento della dichiarazione di fallimento 7 aprile 1997;
la retrocessione degli atti alla Pretura per esame e decisione sulla domanda di moratoria 27 marzo 1997;
tassa di giustizia di Fr. 80.-- e spese di Fr. 920.--, già anticipate __________ a carico dello __________
In via subordinata, il ricorso è accolto, la decisione di fallimento annullata e a __________ è concessa una moratoria ex art. 293 ss. LEF;
richiamato il decreto presidenziale 21 aprile 1997 di concessione dell'effetto sospensivo parziale;
ritenuto
IN FATTO:
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, __________ procede contro __________ per Fr. 192'958.90 oltre accessori.
Al PE, notificato il 19 giugno 1995, è stata interposta opposizione, rigettata con sentenza 23 ottobre 1995 della Pretore del Distretto di Lugano su istanza 30 agosto 1995 della precettante.
B. Il 10 gennaio 1996 è stata notificata all'escussa la comminatoria di fallimento.
Con istanza 23 maggio 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ Il 28 maggio 1996 le parti sono state citate all'udienza del 3 luglio 1996, poi sospesa il 27 giugno 1996 avendo l'escussa presentato una domanda di moratoria concordataria.
C. Il 19 agosto 1996 la Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la domanda di moratoria concordataria della __________; con ordinanza pretorile 17 settembre 1996 le parti sono state citate per il 16 ottobre 1996 per il contraddittorio sulla domanda di fallimento 23 maggio 1996.
D. All'udienza del 16 ottobre 1996 l'escussa ha reso noto di avere nel frattempo formulato domanda di differimento del fallimento.
L'11 novembre 1996 la Pretore ha differito ex art. 725a CO il fallimento della __________ fino al 10 marzo 1997.
E. L'11 marzo 1997 il differimento del fallimento è stato revocato.
Dalla relazione 18 marzo 1997 del curatore del differimento risultano, a valori di liquidazione al 28 febbraio 1997, attivi per Fr. 334'446.89 e passivi per Fr. 1'363'095.15 mentre a valori di continuazione gli attivi superano i passivi. Dal conto economico riferito al periodo 11 novembre 1996 / 28 febbraio 1997 risulta un utile d'esercizio di Fr. 88'929.90. In conclusione, il curatore ha evidenziato che "la situazione come si presenta oggi è fallimentare; tuttavia ritenuto l'ottimo esercizio testé trascorso, ritengo che la società possa risanare la sua situazione finanziaria con una moratoria concordataria ordinaria. Infatti se alla stessa dovesse essere concessa una moratoria concordataria di almeno sei mesi con la possibilità di una proroga di pari periodo, ritengo che i creditori avrebbero un certo vantaggio".
F. Con ordinanza 24 marzo 1997 la Pretore ha riattivato la domanda di fallimento 23 maggio 1996, fissando all'istante un termine di dieci giorni per versare l'importo di Fr. 1'000.-- "a valere quale anticipo delle spese dell'Ufficio dei fallimenti".
Il 27 marzo 1997 la __________ ha presentato una nuova domanda di moratoria concordataria, fondata sulla relazione 18 marzo 1997 del curatore del differimento, prospettando un dividendo concordataria tra il 10 e il 20%.
G. Il 7 aprile 1997 la Pretore ha dichiarato il fallimento della __________ omettendo di previamente determinarsi sulla domanda di moratoria 27 marzo 1997.
H. Con tempestivo appello 18 aprile 1997 la __________ ha chiesto l'annullamento della declaratoria di decozione con contestuale retrocessione degli atti alla Pretura per esame e decisione sulla domanda di moratoria 27 marzo 1997, protestate tassa di giustizia in Fr. 80.-- e spese in Fr. 920.-- asserite già anticipate dalla debitrice.
Per l'appellante la dichiarazione di fallimento è stata resa senza avere prima esaminato la proposta di concordato e pertanto non sono noti i motivi per i quali la moratoria non fosse meritevole di successo, atteso che la domanda era confortata da dati contabili meritevoli di approfondimento.
I. Con osservazioni 9 maggio 1997 __________ si è rimessa al giudizio della Camera.
Considerato
IN DIRITTO
a) Per l'art. 171 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento nei casi previsti dagli art. 172 a 173a LEF.
Ex art. 173a cpv.1 LEF se il debitore ha presentato una domanda di moratoria concordataria quando già è pendente una domanda di fallimento, il giudice del fallimento "può" differire la decisione sul fallimento per consentire al giudice del concordato di determinarsi.
b) L'uso di "può" all'art. 173a cpv.1 LEF è ambiguo e va inteso nel senso di "deve", dopo che il Consiglio nazionale (Boll. uff., CN 1993, p.32) e il Consiglio degli Stati (Boll. uff., CdS 1993, p.649) hanno esteso al creditore e al giudice del fallimento la facoltà di richiedere il concordato a favore del debitore (Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol.16, Lugano 1995, p.121, n.3.1.1.3. e nota 46).
a) Nel Cantone Ticino il pretore è giudice tanto del fallimento che del concordato. Benché siffatta unione personale sia inopportuna secondo gli intendimenti del legislatore federale (cfr. Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo 1996, p.171, n.642; Cometta, op. cit., p.120 e 166), il legislatore ticinese ha stabilito all'art. 14 cpv.2 LALEF la coincidenza nella persona del pretore delle funzioni di giudice del fallimento e del concordato, privilegiando così la tesi efficientistica e risparmistica (nel senso del miglior rapporto costi/benefici) - sostenuta dal Gruppo di lavoro per l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF - volta a perseguire "il dichiarato e legittimo intento di non favorire la proliferazione di procedimenti suscettibili di differire oltre il ragionevole la conclusione delle vicende esecutive" (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.4595 del 6 novembre 1996, p.7, ad art. 14 LALEF).
b) L'unione personale non consente però al pretore di determinarsi sulla domanda di fallimento senza prima essersi espresso, con giudizio motivato, sull'istanza di moratoria.
Nel caso di specie, la declaratoria di fallimento 7 aprile 1997 è stata resa dalla Pretore senza avere previamente evaso la domanda di moratoria concordataria formulata da __________ il 27 marzo 1997. Il giudizio è pertanto prematuro e va annullato con contestuale rinvio al primo giudice perché si determini, ove occorra, sulla domanda di fallimento solo dopo avere deciso l'istanza di moratoria.
Tassa di giustizia e spese sono a carico dello __________. Contrariamente al petitum n.3, non si fa luogo al rimborso di Fr. 920.-- come pretesi anticipati da __________, atteso che l'anticipo è stato in realtà effettuato dalla creditrice istante __________ (cfr. versamento di Fr. 1'000.-- il 27 marzo 1997, dopo assegnazione di termine con ordinanza pretorile del 24 marzo 1997).
Non si assegnano indennità in ossequio al principio ne eat iudex ultra petita partium.
Richiamati gli art. 171, 173a cpv.1 e 174 LEF; 14 cpv.2 LALEF
PRONUNCIA
I. L'appello 18 aprile 1997 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 7 aprile 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.96.560, nei confronti della __________, è annullata.
Gli atti sono retrocessi alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, perché si determini sulla domanda di fallimento 23 maggio 1996 della __________, __________, solo dopo avere deciso la domanda di moratoria concordataria del 27 marzo 1997 della __________
La tassa di giustizia e le spese, anticipate dalla __________, sono a carico dello Stato.
Non si assegnano indennità".
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- di questo giudizio, già anticipata dalla __________ è a carico dello __________.
Non si assegnano indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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