AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2005.17
Data decisione, Autorità: 19.01.2006, ICCA
Titolo: Azione possessoria: distanza di nuove aperture dal confine.
Incarto n. 11.2005.17
Lugano 19 gennaio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.245 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 settembre 2003 da
AP 1 (patrocinata dall' RA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 gennaio 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 24 febbraio 2005 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria della particella n. 927 RFD di __________, su cui sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a sud con la particella n. 926, appartenente a AO 1, sulla quale si trova un'altra casa d'abitazione, ristrutturata nel 2002. I due edifici sono contigui e hanno, in parte, un muro divisorio comune. Prima dei lavori di ristrutturazione il subalterno B della particella n. 926, a confine con la strada pubblica, consisteva in un locale con la base in muratura e le pareti di legno, munite di finestre, compresa una sul lato sud. AO 1 l'ha demolito, ricostruendolo in mattoni e praticando nel lato sud una finestra analoga alla precedente.
B. Il 3 settembre 2003 AP 1 ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'azione possessoria, lamentando uno sconfinamento della ricostruzione e l'apertura della finestra nella facciata sud a distanza insufficiente. Essa ha chiesto così che fosse ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di demolire la parte di muro sconfinante, di eliminare ogni elemento accessorio sporgente (con particolare riferimento a una gronda), di togliere o modificare il pluviale del tetto perché questo non scaricasse sulla sua particella, di chiudere la nota finestra lungo il lato sud e di ripristinare il termine di confine tra le due particelle, come pure di versarle fr. 575.– con IVA e interessi in risarcimento delle spese legali e di geometra da lei sostenute.
C. All'udienza del 27 ottobre 2003, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha postulato il rigetto dell'istanza, salvo accettare di togliere la gronda sporgente e di modificare lo scolo del pluviale. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo allegato, del
22 novembre 2004, l'istante ha ribadito le note richieste. Nel proprio, del 18 novembre 2004, la convenuta ha ammesso lo sconfinamento del manufatto, proponendo una rettifica di confine in suo favore lungo una striscia di 4 cm (corrispondente allo sconfinamento riconosciuto del muro) dietro indennità pari al valore venale dello scorporo o, in subordine, offrendosi di ridurre la larghezza del muro di 4 cm. Per il resto essa si è confermata nelle sue domande.
D. Con sentenza del 17 gennaio 2005, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di eliminare la parte di muro sconfinante per una larghezza di 8 cm, di eliminare o modificare il pluviale del manufatto edificato sul subalterno B della sua particella, di ripristinare il termine di confine tra le due particelle e di rifondere alla controparte fr. 613.– in risarcimento delle spese legali e di geometra sostenute. Gli oneri processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 900.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 28 gennaio 2005 per ottenere che AO 1 sia tenuta a eliminare anche la citata finestra lungo il lato sud del locale e che la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 24 febbraio 2005 la convenuta propone di respingere l'appello e con appello adesivo postula il completo rigetto dell'azione possessoria, salvo per quanto attiene all'eliminazione del pluviale. Con osservazioni del 18 marzo 2005 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 374 CPC). La sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenza inc. 35/91 del 26 settembre 1991, consid. 6). Tempestivi, sotto questo profilo l'appello principale e l'appello adesivo sono ricevibili.
I. Sull'appello principale
a) L'art. 928 cpv. 1 CC stabilisce che il soggetto turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza può promuovere un'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto. L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). Essa soggiace – come l'azione di reintegra (art. 927 CC) – a un doppio limite di tempo, il cui rispetto deve essere verificato d'ufficio, giacché da esso dipende la ricevibilità dell'azione (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4 con riferimenti): da un lato il possessore deve avere reclamato immediatamente la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l'atto di violenza e il suo autore (art. 929 cpv. 1 CC), dall'altro deve avere intentato causa entro un anno dalla turbativa, quand'anche abbia avuto conoscenza solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).
b) Nella fattispecie la convenuta pretende che la finestra litigiosa esisteva già nella vecchia costruzione, di modo che la turbativa costituirebbe un'unità con la precedente. A torto. Una finestra pressoché analoga all'attuale sussisteva invero nel manufatto preesistente (deposizioni __________ e __________, del 19 aprile 2004: verbali, pag. 15 e 16). Anzi, la vecchia finestra era addirittura più grande (deposizione __________, del 19 aprile 2004: verbali, pag. 11). La convenuta dimentica tuttavia che le precedenti facciate in legno sono state completamente demolite e ricostruite in mattoni. E nella muratura sono state praticate nuove aperture (doc. 1; deposizioni __________ e __________, del 19 aprile 2004: verbali, pag. 10 e 14). Poco importa che la nuova costruzione poggi su vecchie fondamenta, ricalchi la foggia della precedente e abbia identica destinazione. Proprio perché riedificata, secondo il diritto edilizio essa configura una nuova fabbrica (Scolari, Commentario, 2ª edizione, art. 1 LE, n. 643). E secondo le norme di vicinato la situazione è identica: se un'opera che non rispetta le distanze legali viene demolita, lo stato di tolleranza cessa e rinasce il diritto del vicino di opporsi a una ricostruzione in urto con le distanze legali (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 109). Ciò vale anche per le aperture praticate nella ricostruzione (Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 103 e 110).
c) Nelle circostanze descritte occorre esaminare se l'appellante abbia “immediatamente reclamato”, come prescrive l'art. 929 cpv. 1 CC. Il Segretario assessore non ha vagliato la questione, nel fallace convincimento che la nuova finestra si identifichi con la vecchia. Ora, sul momento in cui è stata praticata la finestra attuale nulla di preciso è dato di sapere. Dagli atti risulta in ogni modo che il 27 settembre 2002 l'apertura era stata eseguita (doc. 1, fotografia n. 2) e che il 29 ottobre 2002, rivolgendosi alla convenuta, l'appellante ha lamentato l'esistenza della finestra a confine, chiedendo un incontro per risolvere il problema (doc. C). La doglianza è stata ribadita poi il 5 novembre 2002, durante un sopralluogo alla presenza dell'arch. __________, progettista dell'opera (doc. E), e ancora il 18 novembre 2002 (doc. D). Valutate l'insieme delle circostanze, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di un giudizio in camera di consiglio, il reclamo, intervenuto un mese dopo l'esecuzione dell'opera, appare tempestivo. Del resto la convenuta mai ha preteso che al momento di scattare la citata fotografia n. 2 il manufatto esistesse da più di tre settimane, sicché il reclamo sarebbe intervenuto a distanza di oltre sette settimane, termine che per diritto federale configura il limite dell'arbitrio (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4b; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 97 n. 350b con rinvii).
Ciò posto, l'art. 125 LAC prevede che le finestre a prospetto, come quella in discussione, non possono aprirsi verso il fondo altrui se non alla distanza di 3 m verso edifici preesistenti con finestra o apertura a prospetto (lett. a). Contrariamente a quanto sembra credere la convenuta, tale norma non è decaduta con l'adozione del piano regolatore comunale. L'art. 51 LE (che riprende l'art. 63bis vLE), entrato in vigore il 1° gennaio 1993, prevede che i piani regolatori comunali rendono inapplicabile l'art. 124 LAC sulle distanze delle nuove fabbriche, ma non gli art. 125 a 129 LAC sull'apertura di finestre (messaggio del Consiglio di Stato proponente l'introduzione dell'art. 63bis nella LE 1973 in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1974, pag. 787 in basso; Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 64 seg.). Non per nulla le norme di attuazione del piano regolatore del Comune di __________ contengono solo prescrizioni sulle distanze minime da confine relative a nuove fabbriche (art. 29). Diversa è la situazione per quanto concerne le piantagioni, l'art. 29 cpv. 2 lett. e ed f LALPT autorizzando i Comuni a fissare nelle norme di piano regolatore distanze inferiori a quelle previste dalla LAC (Scolari, op. cit., art. 24 LALPT, n. 310). Le distanze minime cui devono tenersi le nuove aperture, invece, vanno sempre fatte rispettare davanti al giudice civile (RDAT I-1997 pag. 107 consid. 2.2; Scolari, op. cit., art. 39 LE, n. 1163).
Nel caso specifico la turbativa del possesso appare evidente già di primo acchito, ove appena si consideri che la facciata in cui la finestra è stata aperta è a filo del confine (doc. 1) e non rispetta dunque alcuna distanza (anzi, sporge addirittura sul fondo vicino). Nemmeno la convenuta muove contestazioni al proposito. Come si è spiegato, poco importa che l'appellante abbia tollerato la preesistente apertura per anni, tale comportamento non conferendo alla controparte diritti acquisiti. Che la convenuta, poi, sia sempre stata disponibile a una soluzione amichevole nulla muta all'esistenza della turbativa. Ne discende che la domanda intesa a far chiudere la finestra praticata nella facciata sud dell'immobile in proprietà della convenuta si rivela provvista di buon diritto. L'appello va dunque accolto e il giudizio impugnato va riformato di conseguenza.
II. Sull'appello adesivo
Per quel che attiene al muro, già si è spiegato che – contrariamente a quanto asserisce la convenuta – la ricostruzione costituisce una nuova fabbrica e, come tale, deve rispettare le distanze di legge. Che essa sorga su fondamenta preesistenti non è di alcun interesse (sopra, consid. 3b). Nella fattispecie il geometra ufficiale ha accertato che il nuovo edificio invade la particella n. 927 per una larghezza di 8 cm (doc. M; deposizione __________, del 19 aprile 2004: verbali, pag. 13 a metà). La turbativa è dunque manifesta. All'udienza del 19 aprile 2004 l'interessata medesima ha finito per ammettere, del resto, che “il manufatto di cui alla costruzione sul fondo 926 in __________ sconfina per una profondità di 8 cm sul fondo dell'istante come a dichiarazione doc. M dell'ing. __________” (verbali pag. 17). Attardarsi oltre sulla questione non è dunque di alcuna utilità. E, ravvisandosi turbativa, risulta palesemente infondata anche la resistenza al ripristino del termine di confine e al risarcimento delle spese, per tacere del fatto che su questi punti l'interessata nemmeno illustra come mai il giudizio del Segretario assessore dovrebbe essere modificato. Privo della benché minima consistenza, l'appello adesivo è destinato perciò all'insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.6 È fatto ordine a AP 1 di chiudere l'apertura nella facciata sud dell'immobile situato sulla particella n. 926 RFD di __________, di sua proprietà.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
III. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
V. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster