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Numero d'incarto:
INC.2004.69405
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro. Istanza irricevibile per carenza di motivazione e in quanto priva di oggetto.
Incarto n.
INC.2004.69405
Lugano
16 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza 6 dicembre 2005/13
gennaio 2006 (giunta a questo ufficio per il tramite della lettera 12/13
gennaio 2006 della PP Fiorenza Bergomi) di
tendente ad ottenere il dissequestro del suo passaporto;
considerato che:
con decisione 4 maggio 2005 la CRP, sedente per statuire sul ricorso
21/22 aprile 2005 del summenzionato contro la decisione 18 aprile 2005 della
sottoscritta in materia di libertà provvisoria, ravvisando unicamente la
sussistenza del pericolo di fuga ha posto in libertà provvisoria __________
alla condizione che fosse depositato il passaporto ed eventuali altri documenti
di legittimazione;
tale decisione non è stata impugnata dal qui istante ed è di conseguenza
cresciuta in giudicato;
il 13 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha messo in stato di accusa
davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ __________;
con l’istanza in oggetto, indirizzata erroneamente al magistrato
inquirente e per altro erroneamente da quest’ultimo “girata” per competenza al
Presidente del Tribunale penale cantonale, __________ chiede il dissequestro
del suo passaporto per asserite esigenze lavorative all’estero;
tale istanza è irricevibile non trovandosi il passaporto dell’istante
sotto sequestro penale bensì essendo stato depositato quale misura sostitutiva
dell’arresto ai sensi dell’art. 96 CPP;
che l’istanza di dissequestro 6 dicembre 2005 non può comunque essere
considerata da questo giudice quale istanza di revoca della misura sostitutiva
dell’arresto decisa dalla CRP, non potendosi per di più determinare al suo
proposito per mancanza assoluta di motivazioni in merito alla non sussistenza
dei motivi che hanno spinto la CRP, nella sua decisione 4 maggio 2005, a
ritenere dato il pericolo di fuga e ciò indipendentemente dal “preavviso
favorevole” del PP, pure questo non motivato;
pertanto l’istanza, così come formulata, è irricevibile;
viste le norme applicabili, in
particolare gli art. 96 CPP, 108 cpv. 3, 161, 279 e 284a CPP;
decide
-
L’istanza 6 dicembre 2005
presentata da __________ è irricevibile.
Non si prelevano né tasse né spese.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla CRP entro 10
giorni.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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