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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.333
Data decisione, Autorità:
26.10.2005, TRAM
Titolo:
Decisione incidentale
Incarto n.
52.2005.333
Lugano
26 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito
dal segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 28 settembre 2005 (n. 4612) del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
e considerato in fatto e in diritto
che con citazione
del 26 agosto 2005 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha convocato RI
1 ad un sopralluogo nell'ambito di due procedure di ricorso che la vedono
coinvolta quale parte dinanzi all'Esecutivo cantonale;
che RI 1 ha impugnato il provvedimento
davanti al Consiglio di Stato;
che l'Esecutivo cantonale ha dichiarato
irricevibile il gravame interposto dalla ricorrente contro la citazione siccome
inoltrato contro una decisione incidentale ed inappellabile;
che contro il giudizio governativo RI 1
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente
l'annullamento;
che la competenza di questo tribunale (art.
21 LE), la legittimazione della ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del
gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che le decisioni incidentali possono essere impugnate
soltanto se provocano al ricorrente un danno altrimenti irreparabile (art. 44
PAmm);
che in concreto la citazione al sopralluogo
costituisce una semplice decisione incidentale di carattere interlocutorio;
che questo atto non è suscettibile di
compromettere in alcun modo gli interessi della ricorrente, che potrà se del
caso impugnare il giudizio reso nel merito della vertenza dal Consiglio di
Stato;
che, stante quanto precede, il ricorso va
dunque respinto;
che la tassa e le spese di giustizia seguono
la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.–, sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
CO 1
Il presidente
Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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