AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2005.259
Data decisione, Autorità: 28.12.2005, PRPEN
Titolo: Acconsentire il soggiorno ad una persona non autorizzata
Incarto n. 30.2005.259 05 923/208
Bellinzona 28 dicembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 luglio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 15 luglio 2005 n. 05 923/208 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, richiamati i motivi indicati nell’intimazione del 4 febbraio 2005, precisamente:
"Ha consentito il soggiorno, dal __________ al __________, a __________, in Via __________, della cittadina __________, __________, in modo non autorizzato”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 1, 2 cpv. 2 e 23 cpv. 1 LDDS, 2 cpv. 1 ODDS e 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggravano ora davanti a questo giudice contestando la multa loro inflitta.
C. L’autorità amministrativa propone, per contro, la reiezione del gravame.
considerato in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
La signora__________ è stata interrogata dalla Polizia cantonale in data __________. Dal verbale risulta che l’interessata studia presso la facoltà di teologia di __________ dal mese di __________ del __________ e che a partire dal __________ occupa una camera presso la famiglia __________ a __________.
I ricorrenti sostengono che il caso in esame sia frutto di un malinteso all’origine del quale vi sarebbero, da una parte, i lunghi tempi d’attesa per la ricezione dei documenti riguardanti la signora __________ e, dall’altra, le difficoltà della medesima nel comprendere la lingua italiana.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità amministrativa, il fatto di aver messo a disposizione della signora __________ una camera per oltre un mese senza per questo procedere alla notifica presso il competente ufficio configura unicamente una violazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS.
Ad RI 1 non può infatti essere imputata alcuna concreta intenzione, nemmeno dal profilo del dolo eventuale, di facilitare un soggiorno illegale sul territorio elvetico.
D’altro lato, quanto asserito dagli insorgenti risulta irrilevante ai fini del giudizio. L’occupazione del locale da parte della cittadina brasiliana ha avuto inizio il __________ come precisamente dichiarato dalla stessa (cfr. doc. D). Ai ricorrenti incombeva pertanto il preciso obbligo, in ossequio alla normativa sopra indicata, di notificare lo straniero ospitato all’autorità competente.
Da parte degli insorgenti non è però stato fatto alcun avviso. Di conseguenza, é data la violazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di oneri dell’odierno giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 2, 23 cpv. 6 LDDS; 2 cpv. 1 ODDS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad RI 1 è inflitta una multa di fr. 50.- ciascuno. I ricorrenti sono inoltre tenuti in solido al pagamento della tassa di giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-.
Non si prelevano né tasse né spese del presente giudizio.
Intimazione a:
.
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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