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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.24
Data decisione, Autorità: 27.06.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00024
Lugano 27 giugno 1997/B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 gennaio 1997 da
patr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/28 gennaio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 marzo 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 12 marzo 1997 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 27 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 24/28 gennaio 1997 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 96’000.-- con interessi al 5% dal 23 gennaio 1997, indicando quale titolo di credito: “Commissione di lavoro relativa al cantiere “__________ - riconoscimento di debito di data 27.6.95.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su uno scritto datato 22 giugno 1995 inviatogli dall’escusso in merito ai loro rapporti di dare e avere (doc. B).
.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso.
Il procedente ha ridotto la sua pretesa a Fr. 55’000.--.
D. Con sentenza 11 marzo 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che non vi è identità tra il titolo di credito menzionato sul PE e quello prodotto con l’istanza, il quale tra l’altro è privo della firma dell’escusso.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente sostenendo che per un errore di trascrizione sul PE il riconoscimento di debito è stato indicato con data 27.06.1995, mentre lo stesso porta la data 22. 06.1995. Nel PE il titolo di credito veniva indicato come “commissione di lavoro relativa al cantiere __________. Tale definizione trova piena corrispondenza nel riconoscimento di debito 22.06.1995.Inoltre questo documento reca la firma dell’escusso in basso a destra la quale corrisponde a quella apposta in basso a destra sul PE.
F. Delle osservazioni 27 marzo 1997 della parte appellata si dirà, se del caso i seguito.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
d) Quale riconoscimento di debito il procedente ha prodotto una lettera 22 giugno 1995 (doc. B) inviata da __________ a __________ in merito ai loro rapporti di dare e avere, nella quale accanto a diversi importi scritti con la macchina da scrivere, sono state apposte a mano delle correzioni e delle aggiunte, tra cui l’indicazione:
“OK x per Bellinzona 22’000.--” una firma e la data “27/6/95”.
Scritto a macchina è stato poi indicato quanto segue:
“A liquidazione avvenuta ti spetterà poi, da parte mia (__________) il quale commissione del lavoro __________ossia ca. 55/6o’000 fr.”
Ora, a prescindere dal fatto che verosimilmente il procedente è incorso in un errore di trascrizione sul PE della data del doc. B, da questo documento -che tra l'altro non è stato prodotto in originale- non emerge con la necessaria chiarezza la volontà dell’escusso di obbligarsi a pagare una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Infatti non solo non risulta chiaro il significato della firma apposta direttamente sotto l’importo di Fr. 22’000.-- aggiunto a mano, ma nemmeno è comprensibile se è stata adempiuta la condizione da cui dipende il versamento di Fr. 55/60’000.--, ossia se la liquidazione è avvenuta, di quale liquidazione si tratta e, se del caso, chi (l’escusso o la “__________ ” ?) sarebbe tenuto a versare il citato importo. Considerato che il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permette un’indagine volta a stabilire il reale significato di un documento confuso e contraddittorio quale il doc. B, in mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata correttamente respinta.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
L’appello 12 marzo 1997 __________ a, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 100.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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