AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.22
Data decisione, Autorità: 20.05.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00022
Lugano 20 maggio 1997 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 28 agosto 1996 presentata da
contro
patr. dallo Studio legale __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 febbraio 1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della _________________ a far tempo da martedì 18 febbraio 1997 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 25 febbraio 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 26 febbraio/3 marzo 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 agosto 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 20’106.90.--oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 5 febbraio 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera datata 13 febbraio 1997 della creditrice con la quale essa dichiara di ritirare la domanda di fallimento, in seguito al pagamento del saldo scoperto (doc. B).
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 18 febbraio 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione n 5, inc. FA.96.00901, nei confronti della __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster