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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.18
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00018
Lugano 26 marzo 1998 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 settembre 1996 da
con uffici a __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/5 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza 3/12 febbraio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 15'040.15 oltre interessi al 14.95% dal 29 giugno 1996 e fr. 100.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 12 febbraio 1997 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 3 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 4/5 luglio 1996 dell'UEF di Locarno __________, ha escusso __________ per l'incasso di fr. 15'040.15 oltre interessi al 14.95% dal 29 giugno 1996, indicando quale titolo di credito "contratto di prestito del 14.10.1994. No. di riferimento __________". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul citato contratto di mutuo (cfr. doc. B).
C. All'udienza di contraddittorio, diretta dal Segretario assessore, __________ si è opposto all'istanza ritenendosi "completamente svincolato dai suoi obblighi contrattuali", l'escusso, pur ammettendo di aver sottoscritto unitamente alla moglie __________, il contratto di prestito ad ella intestato, ha rilevato che mediante la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione firmata dai coniugi il 24 novembre 1994 e omologata dal Pretore, la moglie "si è dichiarata unica debitrice del credito concesso dalla __________
D. Con sentenza 11 novembre 1996 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l'istanza. __________ si è tempestivamente aggravato contro la sentenza, che è stata annullata da questa Camera a causa della mancata presenza del giusdicente all'udienza di contraddittorio. L'incarto è stato ritornato per nuova decisione.
E. Con sentenza 3 febbraio 1997 il Segretario assessore di Locarno-Città ha accolto l'istanza argomentando che tutti i requisiti per un riconoscimento di debito sono dati e che la moglie dell'escusso si è assunta solo internamente il debito, fatto questo non opponibile all'escusso.
F. Con tempestivo appello l'escusso postula la reiezione dell'istanza sostenendo di aver sottoscritto il contratto in oggetto in qualità di fideiussore. In questo senso non sarebbero rispettati i requisiti di forma (atto pubblico) ed il contratto sarebbe nullo. Non risulterebbero comunque provate né l'effettiva erogazione del credito né l'esigibilità della pretesa.
G. Con osservazioni 3 marzo 1997 __________ ha contestato le allegazioni di controparte.
Considerato
in diritto
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Un contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata più gli interessi quando, cumulativamente, vi è un contratto scritto, risulta la prova documentale del trasferimento dal mutuante al mutuatario della somma pattuita e la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA, Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 e § 78).
c) In concreto vi è contratto scritto (doc. B), il trasferimento della somma mutuata è provato dalla stessa convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione (doc. 1) che al punto 5. fa riferimento al "credito concesso dalla __________ ". Il punto 6. del contratto di mutuo, che prevede l'esigibilità dell'intera somma in caso di ritardo nel pagamento di due rate, unitamente all'estratto conto (doc. C) e alla diffida di pagamento 10 aprile 1996 (doc. D), è atto a suffragare l'esigibilità della pretesa di restituzione. Va ammessa quindi l'esistenza di un valido riconoscimento di debito.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) In caso di assunzione cumulativa di debito il debitore si assume in maniera indipendente un'obbligazione, l'impegno del fideiussore invece è accessorio e tende a garantire l'obbligazione di un terzo (cfr. Christoph M. Pestalozzi in: Commentario basilese, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 1 ss. ad art. 492 CO; DTF 113 II 435 s.). Se non è possibile determinare, sulla base del tenore letterale del contratto o dalle circostanze, l'esistenza di un'assunzione cumulativa di debito o di una fideiussione si deve propendere per quest'ultima (cfr. DTF 81 II 525).
c) Sul contratto di mutuo si legge la dicitura: "Debitore solidalmente responsabile: signor __________ ". Sotto l'indicazione "il mutuatario" compaiono poi i nomi dei coniugi __________ con le rispettive firme. La posizione giuridica dell'appellante traspare quindi chiaramente dal tenore del contratto che non abbisogna di interpretazione: egli risulta debitore solidale e non fideiussore. L'eccezione sollevata non è quindi stata resa verosimile.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 492 ss. CO,
pronuncia
L’appello 12 febbraio 1997 ___________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 200.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 100.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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