AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.17
Data decisione, Autorità: 16.09.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00017
Lugano 16 settembre 1998 FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 marzo 1996 da
rappr. da____________________ __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Lugano con sentenza 6 febbraio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dallo __________ che con atto 10 febbraio 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 14 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 13/14 febbraio 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 22 marzo 1996 dell'UE di Lugano lo __________ ha escusso __________ perché venisse obbligata a prestare una garanzia di fr. 12'000'000.-- oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 1996, indicando quale titolo "Richiesta di garanzia del 12.1.1996 per imposta di successione __________, imposta di successione __________ e recupero imposta alla fonte e multa suppletoria. Debitore solidale con __________, Corso __________ n. __________, __________ ". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sulla richiesta di garanzia 12 gennaio 1996 emanata da__________ __________
C. All'udienza di contraddittorio __________ ha contestato la propria legittimazione passiva. La sua qualità di erede dei signori __________ sarebbe contestata ed ancora sub iudice. Ella non sarebbe ancora subentrata nei loro obblighi fiscali. I beni oggetto del sequestro n. __________sarebbero già stati sequestrati nelle mani dell'amministratore giudiziale della successione, avv. __________ Quest'ultimo avrebbe poi soluto l'intera imposta di successione relativa a __________ mentre avrebbe versato un acconto per quella concernente __________. Ad ogni modo quindi si giustificherebbe una riduzione della garanzia richiesta.
D. Con sentenza 6 febbraio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza rilevando d'ufficio l'assenza della prova dell'avvenuta regolare intimazione e della crescita in giudicato della decisione dell'autorità fiscale.
E. Contro la decisione pretorile si è tempestivamente aggravato l'escutente argomentando che l'attestazione di crescita in giudicato sarebbe superflua, ritenuto che la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva. Lo stesso escusso avrebbe poi ammesso la ricezione della richiesta di garanzia. __________ avrebbe comunque subìto senza obiettare la procedura di sequestro, pagando addirittura oltre 1'000'000.-- di acconto; per atti concludenti egli avrebbe così ammesso la regolare intimazione della decisione in oggetto.
F. Con osservazioni 14 marzo 1997 __________ contesta le allegazioni di controparte mettendo in risalto l'obbligo per il giudice di verificare d'ufficio l'esistenza della prova dell'avvenuta intimazione e della crescita in giudicato. Facendo valere in sede di udienza la mancata crescita in giudicato, ella avrebbe implicitamente contestato anche la ricezione della richiesta di garanzia. Da ultimo ha ribadito che la sua qualità di erede sarebbe contestata.
Considerato
in diritto
Preliminarmente si dà atto alle parti che le istruttorie riferite agli inc. EF.96.998 e EF.96.999 sono state congiunte dal primo giudice e vi è un solo verbale per entrambe. Di conseguenza i documenti prodotti in udienza valgono per le due procedure. La domanda di congiunzione introdotta da __________ con le osservazioni, nella misura in cui va oltre quanto precede, deve però essere respinta in quanto priva di interesse giuridico per la convenuta. Ragioni di chiarezza ed il fatto che le due procedure si sono sviluppate, eccezion fatta per l'udienza in Pretura, in maniera assolutamente separata, impongono l'emanazione di due distinte sentenze.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 LEF l'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie. Il diritto del creditore alla prestazione di garanzie deve essere stabilito dalla legge, da una sentenza o da un contratto tra le parti (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §7 n. 5 e 6, p. 56).
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
La decisione di un'autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7, 8, 9, 10, 11 e 14 p. 350/351) oppure se la decisione, per legge, è immediatamente esecutiva. Il giudice del rigetto è tenuto a esaminare d'ufficio l'esecutività di una decisione, in particolare devono essere dati i seguenti requisiti: regolarità e autenticità del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata (cfr. Rep 1980 p. 290; DTF 105 III p. 44; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n.2 ad art. 385 CPC). L'onere della prova della ricezione di un atto amministrativo incombe comunque, in base alla regola generale (art. 8 CC), all'autorità che lo ha emanato. In questo senso non basta l'attestazione dell'avvenuto invio per posta, non può infatti essere escluso un errore di distribuzione dell'azienda postale (cfr. DTF 105 III p. 45). La prova della ricezione può essere portata anche tramite indizi convergenti o tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto. Così sulla base di eventuali pagamenti parziali, di uno scambio di corrispondenza o del comportamento del contribuente si può determinare la ricezione dell'atto (cfr. DTF 105 III p. 46; BlSchk 1984 p.180 ss.).
A norma dell'art. 248 cpv. 1 LT la richiesta di garanzia per debiti fiscali di persone domiciliate all'estero è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF. Un eventuale ricorso non ne sospende l'esecutività (art. 248 cpv. 4 LT).
Nel caso di specie la convenuta ha sollevato, in sede di udienza, diverse eccezioni. Ella non ha però mai contestato la ricezione della richiesta di garanzia indicando che "la procedura di richiesta di garanzia con contestuale procedura di sequestro andava semmai indirizzata e promossa esclusivamente nei confronti della successione __________ [...]". Non può essere condivisa l'argomentazione in seconda istanza di __________ secondo la quale la contestazione della crescita in giudicato della richiesta di garanzia contemplava implicitamente la contestazione relativa alla ricezione. L'escussa faceva chiaro riferimento al timbro di crescita in giudicato, superfluo in casu, vista l'immediata esecutività del pronunciato. Si deve quindi concludere, in definitiva, che il comportamento tenuto dall'escussa in udienza sia tale da consentire di ritenere provata la regolare notifica della richiesta di garanzia 12 gennaio 1996. Il citato documento costituisce quindi un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF.
Il giudice del rigetto non può esaminare il merito di un titolo di rigetto definitivo. In questo senso non può essere considerata l'eccezione relativa alla presunta mancanza della legittimazione passiva dell'escussa, essa non rientra tra quelle contemplate dall'art. 81 LEF.
L'escussa ha provato tramite documenti il pagamento dell'imposta di successione __________, che ammonta a fr. 810'000.-- (cfr. doc. 3 e 4). Tale onere fiscale è esplicitamente indicato nel titolo di rigetto (doc. B) quale debito da garantire. Si impone quindi una corrispondente riduzione della somma posta in esecuzione. La documentazione prodotta a suffragio del pagamento di un acconto di fr. 500'000.-- (doc. 6 e 7) non adempie invece i requisiti dell'art. 81 cpv. 1 LEF. In particolare non risulta dimostrato con sufficiente chiarezza che l'acconto è stato effettivamente versato. Con l'atto di appello l'escutente ammette il pagamento di acconti per oltre fr. 1'000'000.--, comprensivi dell'imposta di successione __________. Per questo importo l'opposizione deve quindi essere mantenuta. Non si giustifica invece una diminuzione della somma da garantire sulla base del progetto di tassazione 7 gennaio 1997 (doc. 5), che quantifica in fr. 10'319'980.-- l'imposta di successione relativa all'apertura della successione __________. Nella richiesta di garanzia non viene specificata la composizione della cifra richiesta. Non è quindi dato di sapere l'ammontare stimato delle due imposte di successione, del recupero dell'imposta alla fonte e della multa suppletoria. Non risulta quindi provata, sulla base del progetto di tassazione, una contrazione della somma da garantire.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF e 248 LT,
pronuncia
I. L’appello 10 febbraio 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 febbraio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano è riformata come segue:
"1. L'istanza 27 marzo 1996 è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano interposta da __________ limitatamente a fr. 11'000'000.-- oltre a interessi al 5% dal 12 gennaio 1996 al 15 maggio 1996 su fr. 12'000'000.--, dal 16 maggio 1996 al 9 febbraio 1997 su fr. 11'190'000.-- e dal 10 febbraio 1997 su fr. 11'000'000.--.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'312.50, da anticipare dall’appellante, è posta a carico dello __________ in ragione di 1/12 e di __________ in ragione di 11/12, quest'ultima rifonderà allo __________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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