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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.14
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00014
Lugano 4 agosto 1998/FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 novembre 1996 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 7/25 ottobre 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 4 febbraio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 7 febbraio 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 10 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 13/14 febbraio 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 7/25 ottobre 1996 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 18'536 oltre interessi al 5 % dal 2 ottobre 1996, indicando quale titolo di credito "fr. 10'000.-- contributi alimentari arretrati per luglio e agosto 1996; fr. 6'500.-- per premi assicurativi assimilabili a contributo alimentare; fr. 1'286.-- per retta ____________________ per i figli __________ e __________ per i mesi di agosto e settembre 1996; fr. 750.-- per premi cassa malati per luglio, agosto e settembre 1996 per i figli __________ e __________ L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla convenzione sulle conseguenze accessorie di separazione legale per tempo indeterminato, sottoscritta il 16 giugno 1995 dalle parti (cfr. doc. B, traduzione autenticata in lingua italiana).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che la validità della convenzione sarebbe subordinata alla sua omologazione, che non è mai avvenuta. La convenzione è stata poi impugnata con domanda processuale del 3.10.96 da __________ (doc. 2). Il Pretore, in data 19 novembre 1996 avrebbe accolto la sua richiesta dichiarando decaduto l'accordo tra i coniugi (doc. 3).
ha fatto valere che la convenzione è stata in un primo tempo ossequiata dal marito. La decisione pretorile 19 novembre 1996 è stata poi appellata (cfr. doc. H). Lo stesso giudice di prime cure avrebbe poi ribadito la validità della convenzione, almeno pendente causa di divorzio (cfr. doc. I).
D. Con sentenza 4 febbraio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza ravvisando nella documentazione prodotta un valido riconoscimento di debito. __________ non ha poi reso verosimile l'asserita decadenza della convenzione per violazione del diritto federale.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso ribadendo in sostanza le argomentazioni di prima sede. L'importo pattuito a titolo di alimenti sarebbe inoltre sproporzionato, sia sulla base degli art. 151 e 152 CC che degli art. 145 e 163 CC. La convenzione sarebbe nulla e quindi inadatta a determinare il rigetto dell'opposizione.
F. Con osservazioni 10 marzo 1997 l'escutente ha fatto valere che la convenzione esplicava i suoi effetti dalla sottoscrizione, ritenuto che gli alimenti concordati sono stati, in un primo tempo, versati. La mutazione dell'azione in divorzio non pregiudicherebbe poi la validità della convenzione. Le eccezioni sollevate non sarebbero state sufficientemente sostanziate né rese verosimili.
Considerato
in diritto
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
In concreto dalla convenzione 16 giugno 1995 risulta l'impegno di __________ a pagare alla moglie fr. 8'000.-- mensili a titolo di alimenti per sé e per i figli, a versare i premi assicurativi relativi alle polizze __________ e __________, a pagare le spese di educazione dei figli e i loro premi di cassa malati (cfr. doc. B, punti 11., 12. e 13.). L'ammontare dei premi assicurativi e di cassa malati, così come della retta scolastica dei figli, sono comprovati dalle rispettive pezze giustificative (cfr. doc. C, D, F e G). Dal tenore della citata convenzione non risulta assolutamente che la sua validità dipendesse dall'omologazione da parte del Pretore. La traduzione autenticata (doc. B) costituisce quindi un valido riconoscimento di debito per la somma posta in esecuzione (cfr. anche Panchaud/Caprez, op. cit., § 91 p. 219).
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
L'escusso può rendere verosimile, tra l'altro, l'esistenza di un errore essenziale da parte sua, di una lesione oppure un motivo di nullità (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346).
In definitiva l'escusso non è quindi riuscito a rendere verosimili le eccezioni sollevate.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF,
pronuncia
L’appello 7 febbraio 1997 __________ o, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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