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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.12
Data decisione, Autorità: 13.05.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00012
Lugano 13 maggio 1997 /B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da
al PE cambiario n. __________ del 29 novembre/2 dicembre 1996 dell’UE di Lugano emesso a istanza di
patr. dall'avv. __________
opposizione sottoposta, giusta l’art.181 LEF, con atto 3 dicembre 1996 dell’UE di Lugano al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;
sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 febbraio 1997 ha così deciso:
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ dell’UE di Lugano del 29.11.1996 è ammessa.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla creditrice che con atto
10 febbraio 1996 ha postulato:
“I. Il presente appello è accolto e la sentenza del 3 febbraio 1997 del Pretore di Lugano è così riformata:
L’istanza è accolta.
La tassa di giustizia di fr. 230.-- da anticipare dalla parte istante è posta a carico della convenuta che rifonderà alla controparte fr......... a titolo di ripetibili.
Intimazione alle parti o ai loro rappresentanti.
II. Protestate tasse, spese e ripetibili del presente appello.”
Rilevato che con atto 4 marzo 1997 la parte appellata ha presentato le sue osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. La __________ ha emesso il 28 novembre 1996 un assegno postale in favore della __________, __________ per l’importo di Fr. 46’993.-- (doc. B).
B. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto di avere già interamente soluto l’importo posto in esecuzione con versamenti in contanti e cessioni di crediti.
C. Con sentenza 3 febbraio 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ammesso l’opposizione argomentando che per costante giurisprudenza un assegno postale non presentato nel termine legale e non indicante il nome del beneficiario non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione. Dagli atti non risulta e la parte creditrice nemmeno lo ha sostenuto, che l’assegno postale sia stato infruttuosamente presentato per il pagamento.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che non era necessario protestare l’assegno postale in oggetto. Inoltre dagli atti emerge che l’UE ha emesso il PE solo un giorno dopo la data di emissione dell’assegno, per cui il giorno della domanda di esecuzione il titolo in esame era valido.
Considerato
in diritto:
La parte appellata ha dichiarato con le sue osservazioni che l’atto di appello le è stato notificato il 27 febbraio 1997. Ritenuto che per l'art. 131 cpv. 1 CPC nel computo dei termini non è compreso il giorno dell’intimazione, il termine di cinque giorni per presentare le osservazioni scadeva martedì 4 marzo 1997. Dal timbro postale risulta che esse, bensì datate 4 marzo 1997, sono state spedite il 5 marzo, per cui sono intempestive. D'altro canto esse si fondano su documenti non prodotti in prima sede e pertanto su prove inammissibili.
Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (CEF 13 aprile 1987 in re A./P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T. c/G.).
a) Il debito risultante da un assegno postale permette di promuovere l’esecuzione in via cambiaria se l’emittente è soggetto all’esecuzione in via di fallimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.258 e rif. ivi; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 58 n. 9 p. 137).
b) Ex art. 182 n. 1 e 3 LEF il giudice ammette l’opposizione quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore dell’assegno ovvero che questi ha accordato la rimessione o una dilazione oppure quando un’eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile. Richiesta è la verosimiglianza dell’eccezione la quale è raggiunta se la parte che la solleva suffraga con elementi oggettivi e affidabili le sue affermazioni. Le allegazioni devono pertanto essere confortate da documenti giustificativi (CEF 7 febbraio 1990 in re I. C. SA/C.B. SA cons. 3; Rep 1968 p. 138 cons. 1; CEF 13 aprile 1987 in re A.SA/P. SA, CEF 8 aprile 1986 in re T.c/G; Gilliéron, op. cit., p. 261; Panchaud/Caprez, op. cit. § 26 n. 10 p. 62 ; Alex Schmidlin, Die Bewilligung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung unter Hinterlegung der Forderungssumme gemäss SchKG 182 Ziff. 4, Zurigo 1978, p. 61-62).
c) Ex art. 1144 CO restano riservate le disposizioni speciali che reggono l’assegno postale.
Secondo l’art. 122 cpv. 1 dell’Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste (RS 783.01) l’assegno postale impegna l’Azienda delle PTT a pagare, verso presentazione dello stesso, l’importo indicatovi, a carico del conto postale che vi figura. Secondo il cpv. 2 gli assegni postali devono essere presentati per il pagamento agli uffici dei conti correnti postali/centri di elaborazione o agli uffici di pagamento entro 8 giorni dalla loro emissione. Se un assegno viene presentato più tardi, in caso di mancata accettazione esso non è più protestabile. Conserva tuttavia la sua validità durante due mesi, non contato il giorno dell’emissione.
d) Il detentore dell’assegno lo deve presentare tempestivamente al trattario per il pagamento. In caso contrario perde i suoi diritti di regresso. Per mantenere il proprio diritto contro l’emittente non occorre il protesto, necessario invece per procedere contro un potenziale debitore in seguito a regresso (cfr. Commentario basilese,Thomas Bauer, art. 1128 n. 11 p. 2258; per analogia con il diritto cambiario cfr: Meier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, §16 n. 8 p. 221).
In casu la creditrice procede contro l’emittente dell’assegno e pertanto direttamente contro il debitore principale, per cui non intendendo far valere diritti di regresso, non occorreva che facesse levare protesto. Dall’esame dell’assegno in oggetto risulta che questo è stato emesso il 28 novembre 1996. Non essendo stato pagato, la creditrice l’ha posto in esecuzione cambiaria già il giorno seguente, infatti il PE reca la data 29 novembre 1996, e pertanto entro il termine previsto di 8 giorni. D’altro canto esso era valido per due mesi, non contando il giorno della sua emissione.
e) L’escussa ha eccepito di avere saldato il debito con versamenti in contanti e cessioni, senza tuttavia produrre documento alcuno. D’altronde non ha nemmeno reso attendibile alcuna eccezione derivante dal diritto cambiario. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, l’opposizione interposta dalla __________ non può essere ammessa.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richamati gli art. 182 n. 1 e 3 LEF, 122 cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste
pronuncia
I. L’appello 10 febbraio 1997 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 febbraio 1997 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è cosi riformata:
“1. L’opposizione interposta dalla __________, Succursale di __________, al PE n. __________ del 29 novembre/2 dicembre 1996 dell’UE di Lugano non è ammessa.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ fr. 600.-- a titolo di indennità.”
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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