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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.11
Data decisione, Autorità: 03.11.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00011
Lugano 3 novembre 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 novembre 1996 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
( patr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere l'annullamento delle esecuzioni no. __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, promosse da __________;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 24 gennaio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza ex art. 85 LEF presentata in data 19.11.1996 da __________ e __________è respinta.
L'ordine di cui al decreto supercautelare 22.11.1996 di questa Pretura viene revocato.
L'istanza ex art. 107 CPC presentata in data 17.12.1996 da __________ e __________ è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- delle domande cautelare e di merito sono poste integralmente ed in solido a carico dei signori __________e __________, che - sempre in solido - rifonderanno altresì al sig. __________l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________e __________ che con atto 10 febbraio 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 17 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 18 settembre 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che le parti non si sono accordate in tal senso, si giustifica di assegnare indennità alla parte appellata e di caricare le spese agli appellanti;
pronuncia: 1. L’appello 10 febbraio 1997 di __________ e __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dagli appellanti, è posta a loro carico, __________e __________ verseranno, in solido tra di loro, fr. 600.-- a __________ a titolo di indennità.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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