AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2005.30903
Data decisione, Autorità: 23.12.2005, GIAR
Titolo: Libertà provvisoria
Incarto n. INC.2005.30903
Lugano 23 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 20/21 dicembre 2005 da
e qui trasmesso con preavviso negativo del 21 dicembre 2005 da
Procuratore pubblico Rosa Item, MP di Lugano
viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (22 dicembre 2005);
visto l'inc. MP ACC __________ (già __________);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che
__________ è stato tratto in arresto il 1° giugno 2005, con promozione dell'accusa per infrazione aggravata alla LFStup (AI 3 e 4); l'arresto è stato confermato il 2 giugno 2005 da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (pericolo di collusione; doc. 3, inc. GIAR 309.2005.1);
l'istruttoria è stata chiusa il 22 novembre 2005 (AI 49) ed il rinvio a giudizio dell'accusato sottoscritto il 21 dicembre 2005;
il 21 dicembre 2005 il Ministero pubblico ha ricevuto l'istanza di libertà provvisoria che ha trasmesso, nel pomeriggio inoltrato dello stesso giorno, a questo ufficio con il proprio preavviso negativo;
l'istanza essendo stata ricevuta dal Ministero pubblico prima della formale emanazione dell'atto d'accusa, è applicabile la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 e 2 CPP;
l'istanza, presentata da accusato detenuto, è ricevibile in ordine;
la trasmissione del preavviso e dell'incarto (sebbene non conforme alle direttive del PG del luglio 2003, punto 1a) è tempestiva; la presente decisione è, a sua volta, rispettosa dei termini fissati dall'art. 108 cpv. 2, che decorrono dal 22 dicembre 2005 (cfr. pure art. 20 CPP);
con l'istanza qui in discussione, la difesa di __________ segnala, innanzitutto, come il prolungato periodo detentivo pregiudica la possibilità di un'attività professionale che permetta l'assolvimento degli obblighi alimentari verso la figlia che vive in __________ con la madre; a dire dell'istante, non sussistono più necessità istruttorie (l'inchiesta è conclusa), non vi è alcun pericolo di fuga (il passaporto sarebbe ottenibile solo presso l'ambasciata di __________ a Berna, nessuna pena è male peggiore della latitanza per un padre di famiglia, è in Svizzera da oltre 20 anni, vuole trovare lavoro qui ed ha collaborato con gli inquirenti dimostrando, così, di non volersi sottrarre al procedimento), tantomeno di recidiva (si è pentito, è incensurato ed ha sempre lavorato o cercato lavoro a dimostrazione del fatto che il coinvolgimento in un traffico di stupefacenti è avvenuto per la momentanea riunione di situazioni sfavorevoli e non ha mai rappresentato una soluzione di vita); da ultimo, e sempre a giudizio della difesa, la restrizione non è più necessaria e, quindi, contraria al principio di proporzionalità;
il magistrato inquirente, nel suo preavviso, dopo aver indicato gli indizi di colpevolezza con riferimento ai verbali d'inchiesta (ammissione di due consegne e di un trasporto e chiamata in correità, per altri fatti e quantitativi, da parte di __________) e sottolineato le negazioni dell'accusato (alle chiamate di __________, più credibile a giudizio dell'inquirente), sostiene l'esistenza di un concreto pericolo di fuga (nonostante la lunga permanenza in Svizzera: assenza di prospettive per il futuro, affetti in __________ e prospettiva di pena da espiare), nonché di un pericolo di recidiva, anch'esso concreto (assenza totale di mezzi e di prospettive per il futuro, mentre che è assillato dal problema del mantenimento della figlia); da ultimo viene sottolineata la non incensuratezza dell'istante (per guida in stato di ebrietà) con ultima condanna, a 90 giorni sospesi ed un periodo di prova di 5 anni, del 24 maggio 2005;
con osservazioni del 22 dicembre 2005, la difesa si diffonde a contestare le affermazioni/interpretazioni del magistrato inquirente sui gravi indizi di colpevolezza elencati ed in particolare sul fatto che l'inchiesta non abbia evidenziato alcun acquirente o fornitore di __________; in seguito ribadisce inesistenza di un pericolo di fuga (lunga presenza in Ticino e assenza di particolari legami con il paese d'origine, dove comunque risiede la sua famiglia) e di recidiva (certificati di lavoro positivi, antecedenti con la giustizia che nulla hanno a che vedere con la droga, valutazione negativa delle vicissitudini legate agli stupefacenti, lieve gravità ex art. 41 cpv. 3 CP dell'infrazione sanzionata con pena di tre mesi sospesa);
in diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio;
nel caso in esame, questi sono dati sia dalle ammissioni dell'accusato stesso, sia dalle chiamate in correità formulate da __________ e __________ (cfr., in particolare, Verbali a confronto del 29 agosto 2005 e 21 settembre 2005); il tutto corrispondente grosso modo a quanto riportato nell'atto di rinvio a giudizio davanti alla corte di merito cui spetterà la valutazione definitiva delle chiamate, ritenuto che a questo stadio e per il presente giudizio, le stesse costituiscono indizi sufficiente non risultando assolutamente prive di credibilità;
secondo il magistrato inquirente il pericolo di recidiva è concreto in quanto l'accusato non ha prospettive di lavoro ed è assillato da problemi economici;
in effetti, non risultano prospettive di lavoro a breve termine, vi sono debiti (doc. G in AI 40), non risulta una possibilità abitativa concreta (AI 44) e non sembra che __________ possa beneficiare, al momento attuale, di entrate (anche sotto forma di sussidi) di qualsiasi tipo (cfr. AI 29 e doc J ad AI 40); lo stesso patronato non è riuscito a trovare soluzioni a breve termine e segnala come lo stato ansioso dell'interessato possa costituire un ostacolo al reinserimento lavorativo (AI 29); la situazione è, quindi, sostanzialmente analoga (se non peggiorata) per rapporto a quella precedente l'arresto (la "momentanea riunione di situazioni a lui sfavorevoli" di cui parla la stessa difesa nell'istanza di libertà provvisoria; cfr. Istanza, pag. 2) e che aveva indotto __________ a commettere i reati (o parte di questi) che gli vengono imputati; se è vero che i precedenti dell'accusato non sono relativi a infrazioni alla LFStup, né a reati aventi scopi di lucro, non si può dimenticare che quanto commesso lo è stato in concomitanza con altro procedimento penale e relativa condanna (seppur a "soli" 3 mesi) sospesa con un periodo di prova di 5 anni, procedimento e condanna che non hanno comunque avuto particolare effetto deterrente (N. Schmid, Strafprozessrecht,
tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare come concreto ed attuale anche il pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Da ultimo, é indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26), fattore che deve essere tenuto in giusta considerazione;
queste circostanze, e la loro valutazione, sembrano essere note anche all'attenta difesa che ha atteso, verosimilmente nella speranza che un qualche elemento si sbloccasse a favore di una situazione più stabile (all'uscita) non ha presentato l'istanza subito dopo la conclusione dell'istruttoria formale avvenuta il 22 novembre 2005;
ancorché a titolo abbondanziale, si deve constatare che la situazione personale/professionale/economica sopra descritta, se sommata al fatto che i famigliari dell'accusato vivono in __________ (compreso la figlia a cui sembra essere molto legato), non permette di escludere che il rischio di essere confrontato con una pena di una certa durata, forse da espiare (i reati imputati sono crimini e il rinvio a giudizio è avvenuto davanti ad una corte criminale), possa fargli preferire il ritorno al paese d'origine (certamente possibile anche senza passaporto e con reinserimento professionale non proibitivo vista anche l'età) piuttosto che il rimanere a disposizione per il dibattimento e l'eventuale pena; nonostante sia in Svizzera da vent'anni, non emerge in modo chiaro dall'istanza e dall'incarto che il suo "centro d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.) sia ancora qui; l'esistenza di un concreto pericolo di fuga non può, quindi, essere esclusa
in conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato, nonché un concreto pericolo di recidiva e un (ancorché più limitato) pericolo di fuga; il mantenimento della detenzione preventiva appare pertanto come giustificato;
il principio di proporzionalità della stessa è rispettato: __________ è in carcere dal 1° giugno 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'aggiornamento del dibattimento (art. 230 CPP); il rischio di pena, se le accuse contenute nell'atto di rinvio a giudizio dovessero essere confermate (si tratta di crimini con rinvio a corte criminale), è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto; nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 2 e 19a LFStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
L’istanza è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):
giudice Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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