AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.8
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00008
Lugano 30 ottobre 1997 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 novembre 1996 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4 novembre 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 gennaio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 5 febbraio 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 27 febbraio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 28 ottobre/4 novembre 1996 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ a per l’incasso di Fr. 150’000.-- oltre interessi al 6% dal 15 agosto 1996, indicando quale titolo di credito: “saldo IV acconto del 7.7.95, dichiarazione del 19.2.96, 3 vaglia cambiari del 15.2.96 da Fr. 50’000.--”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su tre vaglia cambiari per un importo di Fr. 50’000.-- ciascuno emessi il 15 febbraio 1996 da __________ all’ordine dello Studio __________ con scadenza al 15 aprile risp. 1. maggio risp. 15 maggio 1996, prorogati al 15 agosto 1996 (doc. C, D e E) e avallati da __________. Il creditore ha inoltre prodotto una dichiarazione sottoscritta da __________ il 19 febbraio 1996 (doc. B) del seguente tenore:
“Io sottoscritta __________
dichiaro di aver consegnato in data odierna all’arch. __________ i miei gioeielli, e meglio come alla lista allegata, quale pegno e garanzia per il pagamento della somma di Fr. 213’000.-- (duecentotredicimila), garantito da cambiale scaduta il 15 c.m., somma di cui sono solidalmente debitrice con mio marito __________.
Autorizzo l’arch. __________ a disporre come meglio crede, ivi compresa la vendita a qualsiasi prezzo, da subito.
Mi dichiaro inoltre debitrice nei confronti del medesimo arch. __________ della somma di Fr. 250’000.-- (duecentocinquantamila), composta dai Fr. 213’000.-- garantiti da cambiale e dalla differenza di Fr. 37’000.-- (trentasettemila) a copertura delle spese causate al suddetto arch. __________, tramite ritardo nel pagamento.
Sottoscrivo parallelamente cinque cambiali per l’importo di Fr. 50’000.-- ciascuna, con scadenza scalare al 15 marzo, 1. aprile, 15 aprile, 1. maggio e 15 maggio, ritenuto che in caso di mancato pagamento alla prima scadenza del 15 marzo, l’intero importo sarà esigibile.”
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che gli effetti cambiari in oggetto costituiscono garanzie fornite per una fattura di complessivi Fr 213’000.-- emessa dal procedente. Mediante convenzione 1. aprile 1996 (doc. 2) questo credito è stato ripreso dalla __________ (in seguito: __________). Dell’importo iniziale di Fr. 213’000.-- sono già stati pagati Fr. 100’000.--. Dopo questo pagamento i debitori si sono tuttavia resi conto che le richieste del procedente erano infondate e non hanno più effettuato altri versamenti. __________ ha dichiarato che, se del caso, sulla base della citata convenzione, il credito in oggetto, che presenta oggi un residuo di Fr. 113’000.-- spetta alla __________, quale cessionaria.
D. Con sentenza 27 gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che in linea di principio i tre vaglia cambiari doc. C, D ed E insieme con la dichiarazione di __________ sottoscritta il 19 febbraio 1996 (doc. B), costituiscono riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede è stata tuttavia ritenuta verosimile l’eccezione di inesistenza del debito sollevata dall’escusso, essendo il debito stato ceduto da __________ alla __________, la quale è surrogata nei diritti di __________ nei confronti del precettato. Infatti dalla convenzione 1. aprile 1996, sottoscritta dalla __________ e dai coniugi __________, risulta che la citata banca ha scontato in favore dello Studio __________ una cambiale di nominali Fr. 213’000.-- emessa da __________ e __________ in favore dello Studio __________. La banca è pertanto subentrata nei diritti di __________ nei confronti dell’escussa. Il cedente __________ risulta di conseguenza essere stato tacitato del proprio credito e non può più quindi farlo valere.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata si è opposta al gravame riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).
b) In linea di principio i vaglia cambiari doc. C, D e E, che adempiono i requisiti i cui all’art. 1096 CO, così come la dichiarazione 19 febbraio 1996 sottoscritta da __________ (doc. B), costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Dapprima va rilevato che le disposizioni in seguito citate sono applicabili per il rinvio dell’art. 1098 CO anche ai vaglia cambiari.
Giusta l’art. 1001 cpv. 1 CO il vaglia cambiario è trasferibile mediante girata. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al vaglia cambiario.
Secondo l’art. 1003 cpv. 2 CO la girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo del titolo cambiario o sull’allungamento. Infatti la trasmissione di un titolo cambiario può avvenire non solo tramite una girata completa, bensì già la firma del girante a tergo del titolo è sufficiente per un valido trasferimento. Questa forma aumenta la capacità di trasferimento (cfr. A.Meier-Hayoz/H.C.von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 11 n. 23 p. 175)
Ex art. 1004 CO se la girata è in bianco, il portatore può
riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona;
girare il vaglia cambiario di nuovo in bianco o a persona determinata;
trasmettere il vaglia cambiario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.
Secondo l’art. 1004 CO la girata trasferisce tutti i diritti inerenti il vaglia cambiario.
Ex art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore del credito cambiario (A.Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 11 n. 53 p. 181).
c) Secondo l’art. 1022 cpv. 1 CO, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. L’emittente di un vaglia cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore principale e non potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che l’emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l’accettante della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro l’emittente non occorre pertanto né la presentazione tempestiva, né il protesto, per cui se l’avallante si obbliga per l’emittente, egli diventa debitore principale e garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto (A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 16 n. 8 p. 221 e § 14 n. 13 p. 211 e rif. ivi).
Ex art. 1044 cpv. 1, 2 e 4 CO l’avallante del vaglia cambiario risponde in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate. L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, a che se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
d) L’escusso ha contestato la legittimazione attiva dell’appellante, sostenendo che creditrice è la __________. L’appellato ha prodotto una convenzione stipulata dai coniugi __________ con la citata banca il 1. aprile 1996 (doc. 2), in merito allo sconto di un vaglia cambiario emesso dai coniugi __________ all’ordine dello Studio d’architettura __________ per l’importo di Fr. 213’000.--, nella cui premessa viene menzionata la surrogazione della __________ nei diritti dello Studio d’architettura __________ nei confronti dei coniugi __________. Dalla convenzione risulta che il vaglia cambiario è scaduto e che per il rimborso dell’importo di Fr. 213’000.-- e delle spese, __________ ha sottoscritto a favore dello Studio __________ cinque vaglia cambiari per l’importo di Fr. 50’000.-- ciascuno, i quali sono stati avallati da __________. Questa convenzione, stipulata esclusivamente tra la __________ e ed i coniugi __________, non esplica tuttavia alcun effetto sulla posizione creditoria del procedente. Dagli atti non risulta d’altro canto indizio alcuno in merito alla tacitazione dell’arch. __________ e alla surrogazione della __________ nei suoi diritti. Non basta infatti asserirlo unilateralmente come affermato apoditticamente, ma non provato, alla premessa a) a pag. 1 della Convenzione doc. 2. Determinante è infatti che, indipendentemente da possibili girate in bianco, i titoli cambiari in esame sono stati presentati dall’arch. __________ che, ex art. 1006 cpv. 1 CO, quale loro detentore è considerato portatore legittimo, legittimato materialmente, proprietario dei titoli cambiari e creditore dei crediti cambiari.
e) L’appellato ha poi sostenuto l’infondatezza del credito.
Ex art. 1022 cpv. 2 CO l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L’avallo non dipende infatti dalla validità materiale dell’obbligazione assunta dal debitore principale. L’avallante si obbliga indipendentemente. Per questo può far valere solo eccezioni ex art. 1007 CO (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 14 n. 11 p. 210 e rif. ivi).
Ex art. 1007 CO la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando il titolo cambiario, abbia agito scientemente a danno del debitore.
L’escusso non ha eccepito alcun vizio di forma dell’obbligazione avallata, per la quale è stata prodotto il riconoscimento di debito sottoscritto il 19 febbraio 1996 da __________ (doc. B), in cui essa si è dichiarata debitrice nei confronti del procedente di Fr. 213’000.--, garantiti da cambiale e di Fr. 37’000.-- per le spese causate per il ritardo nel pagamento, debito per il quale ha sottoscritto 5 cambiali di Fr. 50’000.-- ciascuna.
L’avallante non ha d’altro canto sollevato alcuna eccezione ex art. 1007 CO.
I tre vaglia cambiari doc. C, D e E costituiscono pertanto validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
L’istanza di rigetto dell’opposizione va di conseguenza accolta e l’opposizione rigettata in via provvisoria per l’importo di Fr. 150’000.-- senza interessi perché non richiesto con l'istanza di rigetto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 82 LEF, 1098, 1006 cpv. 1 e 1022 CO
pronuncia
I. L’appello 5 febbraio 1997 dell’arch. __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 20 novembre 1996 dell’arch. __________, è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 28 ottobre/4 novembre 1996 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 150’000.--.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà all’arch. __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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