AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.156
Data decisione, Autorità:
20.12.2005, ICCA
Titolo:
Stralcio per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n.
11.2005.156
Lugano
20 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 381.2005/R.69.2005
(curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona;
visto
l'appello (“rigetto”) del 16 novembre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione
del 10 ottobre 2005 con cui la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza
sulle tutele, aveva confermato una decisione presa il 21 settembre 2005 della
Commissione tutoria regionale 14, nel senso di istituire in favore di AP 1 una
curatela di rappresentanza nell'ambito di alcune procedure di pignoramento;
ricordato
che il 22 novembre 2005 il ricorrente è stato invitato a depositare entro il 15
dicembre 2005, a titolo di anticipo per la tassa di
giustizia e le spese giudiziarie presunte, la somma di
fr. 300.–
sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso
infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli;
constatato
che in tempo utile non risulta essere intervenuto versamento di sorta e che,
anzi, con lettera del 12 dicembre 2005 l'appellante ha comunicato di non voler
anticipare nulla, sollecitando la decisione di un suo precedente appello (sul
quale la Camera ha già definitivamente statuito con sentenza inc. 11.2005.138
dell'11 novembre 2005);
ritenuto
che nelle circostanze descritte il “rigetto” del 16 novembre 2005 sfugge a
qualsiasi esame;
considerato
che gli oneri processuali andrebbero a carico dell'appellante, ma che le
particolarità di caso inducono eccezionalmente a rinunciare a ogni prelievo,
fermo restando che l'interessato non potrà più contare su tale provvidenza ove
dovesse introdurre altri atti analoghi;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
-
Non si
riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione:
–
;
–
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
– curatore
, .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster