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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.4
Data decisione, Autorità: 06.03.1997, CEF
Incarto n. 14.97.00004
Lugano 6 marzo 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 11 novembre 1996 presentata da
Contro
patr. da: __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9 gennaio 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 13/22 gennaio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 11 novembre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 10’100.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio dell’11 dicembre 1996 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di aver concluso il 2 dicembre 1996 un accordo con la creditrice con il quale è stata concordata una dilazione di pagamento e di avere pagato la prima rata di Fr. 2’000.-- entro il termine fissato, producendo l’accordo sottoscritto dalla creditrice e la ricevuta per il pagamento della prima rata (doc. B e C).
Considerato
in diritto:
Ex art. 174 cpv. 1LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente della concessione di una dilazione da parte della creditrice ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
PRONUNCIA
I. L’appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 1997 pronunciata dalla Pretore di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.96.01207, nei confronti della __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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