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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.1
Data decisione, Autorità: 21.04.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00001
Lugano 21 aprile 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 agosto 1996 da
(patr. dall'avv. __________)
contro
(patr. dallo studio legale __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 31 luglio/6 agosto 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 6 dicembre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno, per l'importo di Fr. 77'916.55 oltre interessi al 5% dal 28 aprile 1993 su Fr. 68'216.55 e dal 21 maggio 1996 su Fr. 9'700.--, nonché Fr. 100.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 dicembre 1996 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 23 gennaio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 2/7 gennaio 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 31 luglio/6 agosto 1996 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso __________ per l'incasso di Fr. 73'505.45 oltre interessi al 5% dal 28 aprile 1993 e Fr. 10'305.15 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 1996, indicando quali titoli di credito "sentenza 30.8.1995 Pretura di Locarno-Città" e "sentenza 8.3.1996 Tribunale d'appello". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. __________ fonda la sua pretesa sulla decisione 30 agosto 1995 del Pretore di Locarno-Città (doc. B) che condanna l'escussa al risarcimento del creditore procedente per licenziamento immediato ingiustificato (calcolato in Fr. 47'405.45 lordi, meno gli oneri sociali di legge, più interessi al 5% dal 28 aprile 1993, per salari dovuti, oltre a un'indennità di Fr. 26'100.-- più interessi al 5% dal 28 aprile 1993), al pagamento dei 5/6 delle spese e della tassa di giudizio fissata in Fr. 3'000.--, nonché al pagamento di complessivi Fr. 5'200.-- per ripetibili, rispettivamente sulla decisione 8 marzo 1996 della II CCA del Tribunale d'appello (doc. C) che ha respinto l'appello dell'escussa contro il giudizio pretorile condannandola al pagamento di Fr. 2'000.-- per ripetibili d'appello.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa si è opposta all'istanza di rigetto, asseverando in sostanza da un lato l'assenza di un valido titolo ex art. 81 cpv. 1 LEF per le spese di giustizia relative alla procedura di primo grado, dall'altro lato, relativamente agli importi per complessivi Fr. 73'505.45 riconosciuti a titolo di risarcimento, l'estinzione del debito; a mente di __________ l'escutente sarebbe infatti già stato soddisfatto dalla compagnia di assicurazioni presso la quale era stato assicurato dall'escussa contro le conseguenze economiche di un impedimento al lavoro per motivi inerenti alla sua persona intervenuto senza sua colpa; ora, accettando __________ che il salario gli venisse corrisposto dall'assicurazione al posto del suo datore di lavoro, si sarebbe concretizzata una "vera e propria assunzione del debito" in conformità all'art. 176 CO "dove il creditore () ha accettato i pagamenti dell'assuntore ()"; avendo __________ già versato a __________ complessivamente Fr. 130'500.--, le pretese di quest'ultimo nei confronti del datore di lavoro escusso sarebbero ormai estinte. Ad ogni modo in relazione all'importo di Fr. 47'405.45, l'opposizione al PE andrebbe mantenuta, e conseguentemente l'istanza respinta, nella misura degli oneri sociali da porre in deduzione.
D. Con sentenza 6/9 dicembre 1996 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente accolto l'istanza, non riconoscendo nella sentenza 30 agosto 1995 un valido titolo di rigetto per le spese giudiziarie nella procedura di prima istanza, in quanto non indicate nel relativo dispositivo, rispettivamente confermando, in relazione al credito di Fr. 47'405.45, l'opposizione nella misura di Fr. 5'088.90 quali oneri sociali legali; per il resto ha respinto le eccezioni dell'escussa, ritenendo in particolare non più ammissibile proporre nella procedura sommaria di rigetto l'eccezione dell'estinzione del debito da parte della compagnia assicurativa, in quanto siffatta eccezione avrebbe già potuto essere sollevata in via subordinata nell'ambito della precedente procedura ordinaria culminata con la sentenza 30 agosto 1995. In conclusione il Pretore ha quindi rigettato in via definitiva l'opposizione al PE n. __________nella misura di Fr. 77'916.55 oltre interessi al 5% dal 28 aprile 1993 su Fr. 68'216.55 (pari a Fr. 47'405.45 - Fr. 5'088.90 di oneri sociali + Fr. 26'100.--) e dal 21 maggio 1996 su Fr. 9'700.--.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa affermando che a torto il Pretore ha respinto l'eccezione di estinzione del debito; __________ sostiene in particolare l'impossibilità di sollevare nel merito l'avvenuta estinzione del debito poiché ciò sarebbe equivalso ad ammettere il debito. L'appellante afferma inoltre che il rigetto definitivo dell'opposizione non può essere comunque accordato in quanto il credito di __________ non sarebbe esigibile.
Considerato
in diritto: 1. a) A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF "se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto".
b) Estinzione del debito, proroga del pagamento o prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio, l'eccezione di estinzione avrebbe potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81 LEF).
c) La prova documentale deve essere rigorosa, non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (cfr. DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. n. 3 ad art. 81 LEF).
d) In concreto la sentenza pretorile 6 dicembre 1996 (doc. B) e quella del Tribunale d'appello 8 marzo 1996 (doc. C) costituiscono un titolo di rigetto definitivo. La presunta assunzione di debito ex art. 176 CO da parte della __________ è avvenuta il 1° gennaio 1993, da quel momento infatti la compagnia di assicurazioni ha dichiarato di aver versato le indennità mensili direttamente a __________ e ha continuato a farlo fino al 31 agosto 1994 (cfr. doc. 4). La presunta estinzione del debito stabilito nella sentenza pretorile 30 agosto 1995 si è verificata ben prima di quella data e non può quindi più essere sollevata. Si noti che l'appellante non ha mai sostenuto di aver saputo solo più tardi del pagamento diretto, il fatto sarebbe quindi potuto essere portato a conoscenza del giudice di merito con gli allegati scritti o, in seguito, tramite un'istanza di assunzione suppletoria di prove. Ciò non è avvenuto e quindi il giudice del rigetto, rettamente, non ha considerato l'eccezione di estinzione.
Il fatto che nella causa per mercedi e salari __________ sostenesse la tesi della legittimità del licenziamento immediato non le impediva comunque di far valere, in via subordinata, la presunta estinzione del debito. Ciò non avrebbe implicato l'ammissione di alcunché. Si contraddice l'appellante quando afferma di non aver potuto far valere l'estinzione del debito per non risultare acquiescente e, poche righe dopo, sostiene che "se la causa ordinaria fosse stata vinta dalla ricorrente, quell'assicurazione avrebbe ripetuto gli importi versati al __________, siccome non dovuti (licenziamento per motivi gravi)" (atto di appello, p. 6. 1° e 3° capoverso). Se fosse prevalsa la tesi principale di __________, __________ avrebbe eventualmente potuto ripetere quanto indebitamente versato, nel caso contrario il giudice avrebbe dovuto chinarsi sull'eccezione di estinzione sollevata in via subordinata, ciò in ogni caso senza che la posizione processuale del datore di lavoro ne risultasse danneggiata.
e) Nemmeno la tesi dell'inesigibilità del credito stabilito in sentenza può essere seguita. Il giudice di merito non ha posto alcuna condizione per l'obbligo di pagamento di __________. Non spetta certo a questa Camera stabilire se avrebbe dovuto farlo. Il credito era quindi perfettamente esigibile al momento della domanda di esecuzione.
Sulla base del doc. 5 è possibile risalire alle trattenute da effettuare per i primi 7 mesi del 1993: 5,05% per l'AVS, 1% per AD (aumentata dal 1° gennaio 1993), 1,4125% per l'INSAI NP e Fr. 254.15 mensili per la Cassa pensione. Ritenuto che per i residui di salario di novembre e dicembre 1992 va considerato che le trattenute siano già state effettuate e che gli assegni familiari non vanno considerati, l'importo base su cui calcolare gli oneri sociali ammonta a Fr. 44'353.05 (47'405.45 - 523.25 - 149.15 - [340 x 7]). Il totale delle deduzioni è quindi di Fr. 5'088.90 che, sottratto all'importo lordo, dà Fr. 42'316.55, cui vanno aggiunti Fr. 26'100.-- già al netto e Fr. 9'700.-- di tassa di giustizia e ripetibili. L'importo coperto da titolo di rigetto definitivo è quindi di Fr. 78'116.-- oltre interessi, esso è stato rettamente determinato nella sentenza appellata se si esclude un lieve errore per difetto di Fr. 200.-- che non può però in questa sede venir corretto ostandovi il divieto della reformatio in peius (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 334 e riferimenti).
L’appello 23 dicembre 1996 di __________ va di conseguenza integralmente respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 81 LEF,
pronuncia: 1. L’appello 23 dicembre 1996 di __________ o, è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 390.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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