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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.109
Data decisione, Autorità: 24.10.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00109
Lugano 24 ottobre 1997 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 ottobre 1996 da
__________, patr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 28 agosto/26 settembre 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 18 novembre 1996 ha così deciso:
“1. È rigettata in via provvisoria per la somma di Fr. 125’000.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 30 giugno 1996, l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 26 settembre 1996.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con appello 4 dicembre 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 10 gennaio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 6 dicembre 1996 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n.__________ 1 del 28 agosto/26 settembre 1996 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 125’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 giugno 1996, indicando quale titolo di credito: “Avallo su pagherò scaduto il 10.6.1994.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La creditrice fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso il 25 maggio 1994 a suo ordine da __________ per l’importo di Fr. 156’750.-- con scadenza al 10 giugno 1994 e avallato dall’escusso (doc. C).
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha eccepito la prescrizione dell’azione cambiaria, ridotta ad un anno trattandosi di un avallo, ed il mancato protesto, che comporterebbe la nullità della procedura. Inoltre secondo il debitore la procedente sarebbe responsabile per la mancata diligenza dimostrata nell’ambito dell’operazione bancaria in oggetto, comportamento che ha avuto quale conseguenza l’impossibilità di escutere il debitore principale __________.
D. Con sentenza 18 novembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che l’emittente di un pagherò è obbligato come l’accettante di una cambiale e che l’avallante è debitore solidale con colui per il quale avalla, per cui il vaglia cambiario avallato dall’escusso e la cui scadenza è ex art. 1023 CO a giorno fisso, costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. In prima sede è stato rilevato che la prescrizione nei confronti dell’avallante è quella triennale ex art. 1069 cpv. 1 CO, per cui l’azione risultante dal vaglia cambiario, scaduto il 10 giugno 1994, non è prescritta. D’altro canto per poter esercitare azione nei confronti dell’avallante non è necessario levare protesto per mancato pagamento, per cui la __________ era legittimata a chiedere il pagamento del vaglia direttamente all’escusso. I rimproveri dell’escusso in merito al comportamento adottato dall’istituto di credito nei confronti dell’emittente del vaglia cambiario sono stati ritenuti non liquidi dal primo giudice, non essendo stati resi né verosimili, né adeguatamente sostanziati. In via abbondanziale è stato infine argomentato, che durante la procedura extragiudiziale, il debitore ha cercato di ottenere dalla creditrice uno sconto sulla somma garantita dal vaglia cambiario senza contestare il suo obbligo di pagamento, per cui l’invocazione, solo all’udienza di contraddittorio della mancata diligenza della procedente nei confronti del debitore __________, emittente del vaglia, sembrerebbe urtare il principio della buona fede. Gli interessi sono stati concessi solo al tasso del 5%, non essendo stata comprovata dalla procedente una pattuizione superiore al saggio d’interesse usuale, con decorrenza dal 30 giugno 1996.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).
b) Secondo l’art. 1022 CO, applicabile anche al vaglia cambiario ex art. 1096 cpv. 3 CO, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
L’emittente di un vaglia cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore principale e non potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che l’emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l’accettante della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro l’emittente non occorre pertanto né la presentazione tempestiva, né il protesto, per cui se l’avallante si obbliga per l’emittente, egli diventa debitore principale e garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto (A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 16 m. 8 p. 221 e § 14 m. 13 p. 211 e rif. ivi).
c) Ex art. 1069 cpv. 1 CO, applicabile per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO anche al vaglia cambiario, le azioni cambiarie contro l’accettante ed in casu contro l’emittente, si prescrivono in tre anni. Il giorno di scadenza del vaglia cambiario è determinante per il termine di prescrizione ex art. 1069 cpv. 1 CO (A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 15 n. 1 p. 214 e § 16 n. 8 p. 221).
Ritenuto che l’avallante è obbligato ex art. 1022 cpv. 1 CO nello stesso modo dell’emittente, l’azione cambiaria nei suoi confronti soggiace di conseguenza pure al termine di prescrizione di tre anni. Pertanto essendo stata fissata la scadenza del vaglia cambiaria in oggetto per il 10 giugno 1994 ed essendo il PE stato emesso il 28 agosto 1996, l’azione cambiaria contro l’escusso, interrotta mediante atto di esecuzione (art. 135 n. 2 CO), non è prescritta. Come correttamente ritenuto in prima sede, il doc. C costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nei confronti dell’appellante, per cui la sentenza pretorile va confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 1022 cpv. 1 CO
pronuncia
L’appello 4 dicembre 1996 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’100.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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